F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN del 19.9.2019 – (Pisano Cristina e Fadda Carlo (genitori) per Fadda Antonio/US Tonara – Reg. Prot. 26/TFN-ST) Decisione n. 15/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 26/TFN-ST

 

Decisione n. 15/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 26/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da Pisano Cristina e Fadda Carlo (genitori) per il calciatore Fadda Antonio (n. 19.10.2001 – matr. FIGC 6852194) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società US Tonara (matr. FIGC 65059) per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 5 settembre 2019, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la sig.ra Pisano Cristina ed il sig. Fadda Carlo, genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno chiesto l’annullamento del tesseramento del proprio figlio minorenne, Fadda Antonio con US Tonara ASD, deducendo la mancata sottoscrizione, della madre Pisano Cristina, della scheda di tesseramento in atti depositata.

Depositano altresì copia della distinta di invio del plico raccomandato contenente il reclamo oggetto dell’odierno giudizio, alla Società contro interessata.

Il Tribunale, riunitosi in data 2 settembre 2019, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dall’istante accertata la regolare instaurazione del contraddittorio in assenza di controdeduzioni della società sportiva cointeressata all’odierno procedimento, rileva preliminarmente che identico reclamo, a firma della sig.ra Pisano Cristina, era stato già presentato e da Questo Tribunale rigettato perché proposto da uno soltanto dei genitori.

La società contro interessata, costituitasi nel precedente analogo giudizio, contestava la pretesa di controparte ritenendo,  la  sottoscrizione  del  padre  del  calciatore  minorenne,  sufficiente  per  il  perfezionamento  dell’accordo.

Osservava, nelle proprie controdeduzioni, che all’epoca della sottoscrizione del tesseramento, stagione sportiva 2016/2017, non vi era l’obbligo della sottoscrizione da parte di entrambi i genitori, obbligo oggi invece esistente in ragione della recente riforma dell’art. 39 NOIF.

Il reclamo è fondato e pertanto va accolto.

Il Tribunale Federale Nazionale, riunitosi il 9 settembre 2019, acquisita tutta la documentazione afferente la questione che ci occupa, osserva che l’art. 39 NOIF, nella stesura precedente, obbliga l’esercente la responsabilità genitoriale alla sottoscrizione della scheda di tesseramento, per il figlio minore. Nulla veniva disposto sull’obbligo di raccogliere le firme di coloro che avessero la responsabilità genitoriale sul minore.

Il Legislatore Sportivo tacitamente rinvia tale circostanza alle norme in materia, contenute nella Legge Nazionale con vis normativa prevalente, la cui violazione o diversa interpretazione avrebbe certamente comportato questione di legittimità della norma sportiva in contrasto con fonte normativa primaria ovvero in taluni casi, di livello costituzionale.

La lacuna normativa oggi è stata decisamente colmata ed infatti, la nuova versione dell’art. 39 NOIF impone l’obbligo di sottoscrizione del Tesseramento per entrambi i genitori del calciatore minorenne, adeguandosi quindi alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle leggi collegate e conseguenti, che ravvisano l’obbligatorietà dell’assenso o consenso, di entrambi i responsabili genitoriali per gli atti di non ordinaria amministrazione, quali ad esempio, la richiesta di passaporto o carta di identità valida per l’espatrio ovvero l’iscrizione ad un corso extrascolastico culturale o sportivo, la scelta stessa dell’ attività sportiva. Ed ancora il mero cambio dell’istituto scolastico privato e/o statale, ecc. ecc. Questioni, tutte, che vanno decise di comune accordo tra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Impensabile, quindi, che la sottoscrizione della scheda di tesseramento con vincolo pluriennale, a favore di Società Calcistica, Dilettantistica o di Serie, possa sottrarsi all’obbligo della firma congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale salvo l’esistenza di limiti alla medesima responsabilità, disposti tassativamente dall’Autorità Giudiziaria competente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il ricorso presentato da Pisano Cristina e Fadda Carlo e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Fadda Antonio in favore della società US Tonara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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