F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN del 9.10.2019 – (Denis Pittalis / ASD Futsal 4 Mori – Reg. Prot. 25/TFN-ST) Decisione n. 17/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 25/TFN-ST

Decisione n. 17/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 25/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Dott. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 settembre 2019,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore Denis Pittalis (n. 23.9.1996 – matr. FIGC 6535634) al fine di ottenere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Futsal 4 Mori (matr. FIGC 934603) per apocrifia della propria firma,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 27 Agosto 2019, il calciatore Denis Pittalis, ha chiesto a Questo Tribunale l’annullamento della lista di tesseramento n. DL8359643 per non averla mai sottoscritta. Il Calciatore precisa nel proprio atto, di aver avuto intenzione di sottoscrivere il tesseramento con la Futsal 4 Mori, con deroghe al vincolo pluriennale previste e regolate dall’art. 108 delle NOIF. Precisa inoltre di aver preso parte ad alcune competizioni sportive dal mese di gennaio 2019 con la Futsal pur senza la previa ed obbligatoria sottoscrizione del tesseramento. Rileva infine che solo dopo tre settimane di militanza sportiva i rapporti si deteriorarono e si interruppero. Successivamente e più precisamente in data 24 Luglio 2019, come affermato dallo stesso ricorrente a pagina 2 del ricorso, avendo avuto conoscenza del presunto vincolo pluriennale che lo legava alla Futsal, ha inviato al presidente della precitata società, lettera raccomandata con la quale, nella sostanza, lo invitava a svincolarlo immediatamente. La Dirigenza Societaria replicava in modo generico rilevando però come lo stesso calciatore avesse partecipato ad alcune competizioni sportive che, per facta concludentia, esprimevano in modo lapalissiano la volontà tacita del calciatore a tesserarsi con la società.

All’udienza del 30 settembre 2019, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dalla parte, constata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione di controparte, rileva la tardività della proposizione del ricorso, proposto solo in data 27 Agosto 2019, in ragione della violazione del termine perentorio di giorni trenta, previsto e sancito dall’art. 89 comma 1 CGS. La norma richiamata impone a pena di improcedibilità, la proposizione del ricorso nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare. Ex tabula risulta che il calciatore ricorrente fosse a conoscenza della mancanza della propria sottoscrizione sulla lista di tesseramento, già prima del 24 Luglio 2019 (data della lettera raccomandata di contestazione spedita alla Futsal – ut supra). Infatti alla pagina 1 del proprio ricorso afferma che “a giugno 2019 si è mossa alla ricerca delle mie prestazioni, la società CUS Cagliari” quindi “ho incaricato i dirigenti del CUS Cagliari a provvedere al mio immediato tesseramento, ma con clamorosa sorpresa, vengono a scoprire che io ero tesserato con la società ASD Futsal 4 Mori” - “in merito a questo, chiedo immediate spiegazioni alla Federazione di Cagliari, dove mi forniscono la presunta lista firmata dal sottoscritto”.

Va comunque precisato per mere ragioni di completezza che, la condotta concludente - aver partecipato ad alcune competizioni sportive tra le fila della Futsal 4 Mori - posta in essere dal calciatore, di anni ventidue, con maturata esperienza pluriennale nel calcio dilettantistico, non avrebbe potuto lasciare spazio ad un pronunciamento in suo favore sulla invalidità del tesseramento anche se non sottoscritto formalmente né tantomeno sarebbe stato possibile prendere in degna considerazione l’invalidità della pluriennalità del vincolo in assenza di un preventivo accordo scritto in deroga alla norma di carattere generale che lo impone, ipso iure, al compimento del sedicesimo anno di età.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara improcedibile il ricorso presentato da Pittalis Denis e, per l’effetto, dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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