F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN del 27.11.2019 – (Castorina / USD Team Biancorossi – Reg. Prot. 35/TFN-ST) Decisione n. 26/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 35/TFN-ST
Decisione n. 26/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 35/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Massimo Procaccini – Vice Presidente;
Prof. Domenico Apicella – Componente;
Avv. Stefano Persichelli – Componente;
Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 18 novembre 2019,a seguito del ricorso ex art. 111 NOIF proposto dal calciatore Castorina Filippo (n. 18.05.1999 - matr. FIGC 5486583) al fine di ottenere lo svincolo dalla società USD Team Biancorossi (matr. FIGC 919032) per cambio di residenza,
la seguente
DECISIONE
Con atto del 22 ottobre 2019, il calciatore Filippo Castorina, nato il 18.05.1999, adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per ottenere lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla società USD Team Biancorossi.
Il ricorso era regolarmente notificato alla suddetta società, la quale nulla deduceva.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Dagli atti di causa emerge, difatti, che il calciatore Filippo Castorina, maggiorenne, ha trasferito la propria residenza, quale risultante all’atto del tesseramento, sita in Motta di Livenza (TV) via Verona n. 15, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente, e precisamente in Torino, via Pescatore Matteo n. 12.
Detto trasferimento di residenza è avvenuto il 16 ottobre 2018.
Pertanto, essendo trascorso più di un anno dall’effettivo cambio di residenza, ed avendo il calciatore trasferito la propria residenza, quale risultante all’atto del tesseramento, in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente, sussistono i presupposti per la concessione dello svincolo ex art. 111 NOIF.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato da Castorina Filippo e, per l’effetto, dichiara svincolato il calciatore stesso dalla società USD Team Biancorossi, a far data dal 17 ottobre 2019.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti - 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN del 28.11.2019 – (Uccheddu V. per Lampis A. / ASD US Arbus Calcio - Reg. Prot. 34/TFN-ST)
Decisione n. 27/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 34/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente estensore;
Avv. Filippo Crocè – Componente;
Avv. Stefano Persichelli – Componente;
Avv. Laura Vasselli – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 18 novembre 2019,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dalla signora Uccheddu Veronica (madre) per Lampis Alessio (calciatore n. 01.08.2003 - matr. FIGC 6644512) al fine di ottenere l’annullamento del tesseramento in favore della ASD US Arbus Calcio (matr. FIGC 2680) del figlio minore per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,
la seguente
DECISIONE
Propone ricorso innanzi alla Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la sig.ra Uccheddu Veronica, genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Lampis Alessio, che lamenta la nullità del tesseramento a favore della società ASD US Arbus Calcio, per la stagione sportiva 2019-2020, adducendo di non aver mai sottoscritto il relativo tesseramento.
Risulta acquisito dal competente Comitato Regionale Sardegna LND il tesseramento, così come risulta versato il relativo contributo alla giustizia sportiva.
La società sportiva, pur formalmente notiziata, nulla deduce.
Orbene al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito è ben chiaro il tenore e contenuto dell’art. 39 NOIF relativo al tesseramento del calciatore laddove, e nel caso di specie, lo stesso vincolo annuale appare legittimamente sottoscritto dal calciatore e dal solo padre, sig. Sandro Lampis, esercente la potestà genitoriale, ma necessariamente deve essere valutato nell’ottica di specie, a seguito della separazione dei genitori così come comunicato, giusta sentenza del Tribunale di Cagliari n. 843/19.
Ovviamente in un contesto familiare simile la considerazione di un impegno così assorbente per il minore, quale l’attività calcistica, laddove potrebbe impegnare lo stesso oltre il dovuto ed a discapito del rendimento scolastico e/o la coltivazione di altri interessi e/o relazioni interpersonali, anche in considerazione che la disciplina sportiva scelta è caratterizzata da una dose più o meno elevata di pericolosità, pertanto colui che prende parte ad una partita di calcio ha la consapevolezza del rischio cui va incontro nel caso di incidente durante una fase di gioco, per essere il rischio connaturato alla specifica attività sportiva prestata, il Tribunale Federale ritiene necessaria anche l’espressa manifestazione di volontà della madre e per il noto affido condiviso, circostanza mancante nel caso di specie ove, la sig.ra Uccheddu Veronica manifesta il proprio totale dissentire.
Per quanto sopra, ossia la convinzione del consenso di entrambi i genitori al vincolo del tesseramento di un minore di anni sedici, in un noto contesto codicistico di specie, costituisce un’eccezione legata al caso specifico e non può, in alcun modo, determinare un preciso e diverso orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla signora Uccheddu Veronica per conto di Lampis Alessio e, per l’effetto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore stesso a favore della ASD US Arbus Calcio.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.