F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFN del 5.12.2019 – (Gennaro Simone Vittorioso / ACD Lucento – Reg. Prot. 38/TFN-ST) Decisione n. 28/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 38/TFN-ST
Decisione n. 28/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 38/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Massimo Procaccini – Presidente;
Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;
Avv. Filippo Crocè – Componente;
Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);
Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 27 novembre 2019,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore Gennaro Simone Vittorioso (n. 27.8.2001
- matr. FIGC 5625077) al fine di ottenere lo svincolo dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289) per apocrifia della firma della madre sul modulo di tesseramento,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso proposto in data 18 novembre 2019 dal calciatore Gennaro Simone Vittorioso (n. 27.8.2001 - matr. FIGC 5625077) ha chiesto di ritenersi nullo in quanto mai sottoscritto il proprio tesseramento in favore della società AD Lucento in Torino. Lamenta il ricorrente che nell’estate del 2018, all’epoca minorenne, unitamente al proprio padre Roberto Vittorioso, di intesa con la citata società, nella persona del sig. Pesce si sarebbe accordato per la sottoscrizione di un tesseramento di durata annuale. Infatti, atteso che il ricorrente era all’epoca minorenne, il modulo federale veniva sottoscritto dal di lui padre senza che le parti siglassero alcun riquadro relative alla durata dei vincoli (annuale o pluriennale) inoltre il ricorrente afferma che non sarebbe stata rilasciata copia del modulo di tesseramento firmato. Invero precisa sempre il sig. Vittorioso che all’epoca della sottoscrizione la sig.ra Paola Piccirillo madre del calciatore non era presente. Successivamente il ricorrente afferma che nel Luglio 2019 avrebbe appreso che, contrariamente alle affermate intese di cui sopra, il tesseramento sarebbe stato effettuato con un vincolo pluriennale e non con durata annuale. Immediatamente il ricorrente contestava quanto innanzi e nel contempo richiedeva copia del modulo federale onde potere verificare le sottoscrizione eccependo fin da subito che per i calciatori minorenni ai sensi di cui all’art. 32, comma 2, NOIF i moduli federali di tesseramento che prevedono vincoli pluriennali devono essere sottoscritti da entrambi i genitori che esercitano la patria potestà. Il sig. Vittorioso precisa che sebbene fosse stata più volte sollecitata, la società non provvedeva al consegna di copia del modulo federale che veniva effettivamente consegnato allo stesso a seguito di espressa istanza agli atti della Lega Nazionale Dilettanti - CR Piemonte Valle d’Aosta in data 4.10.2019 (come riportato nella CTP a firma del Grafologo incaricato Dr. Alfredo Ghio). Infatti in tale data sia il ricorrente che la di lui madre sig.ra Paola Piccirillo verificavano che il modulo federale di cui innanzi recava una firma apocrifa della sig.ra Piccirillo oltre ovviamente all’errata e non concordata durata pluriennale del vincolo. Infatti la sig.ra Piccirillo conferiva incarico al perito grafologo Dr. Alfredo Ghio il quale in data 17.10.2019 confermava l’apocrifia della firma “Paola Piccirillo” apposta sul citato modulo e pertanto immediatamente disconosciuta dalla madre del ricorrente. Fermo quanto innanzi, in sede di adunanza, si costituiva la società resistente che contestava le affermazioni di cui al ricorso introduttivo che la tempestività dello stesso ed era presente di persona il procuratore costituito della società resistente; il ricorrente di persona nonché il procuratore del ricorrente il quale, affermando che nelle more tra le parti vi sarebbero state delle trattative e che deragliate le stesse era divenuto necessario depositare il ricorso ed in base a ciò proponeva, in via subordinata, una istanza di rimessione in termini. La società resistente si opponeva alla richiesta contestando per altro le circostanze giustificative della stessa.
Il ricorso è inammissibile. Va infatti evidenziato che lo stesso ricorrente ammette di avere avuto notizia ed avere potuto verificare l’apocrifia della firma apposta sul modulo federale in data 4 ottobre 2019 (infatti è lo stesso perito di parte che conferma tale data laddove, con la sua relazione del 17.10.2019 (in atti di parte ricorrente) ammette che il modulo federale risulta essere stato consegnato in copia a colori in data 4.10.2019).
Risulta di tutta evidenza che, ai sensi e per gli effetti di cui art. 89, comma 1, lett. a, CGS il ricorso andava proposto entro “trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare” evento che si è verificato, per stessa ammissione del ricorrente, in data 4 ottobre 2019 di guisa che il ricorso doveva essere tempestivamente proposto entro la data del 4 novembre 2019.
Diversamente il ricorso per cui è causa veniva tardivamente proposto in data 18/19 novembre 2019.
Tanto premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso del calciatore Gennaro Simone Vittorioso ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a, CGS.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone altresì trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.