F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN del 11.12.2019 – (Ricchini Sebastiano / ACD Tigullio Calcio A 5 – Reg. Prot. 42/TFN-ST) Decisione n. 31/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 42/TFN-ST

Decisione n. 31/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 42/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Massimo Procaccini – Presidente estensore;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Filippo Crocè – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 dicembre 2019,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore Ricchini Sebastiano (n. 26.09.1997 - matr. FIGC 4900315) avverso il provvedimento di revoca del tesseramento in favore della società ACD Tigullio Calcio A 5 (matr. FIGC 913069) emesso dal CR Liguria – LND,

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di Consiglio, rilevato che non risulta ad oggi versato il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48 CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dal calciatore Ricchini Sebastiano (n. 26.09.1997 - matr. FIGC 4900315).

 

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