F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN del 16.12.2019 – (Pisano Cristina e Fadda Carlo per Fadda Antonio / US Tonara – Reg. Prot. 26/TFN-ST). Decisione n. 33/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 26/TFN-ST

 

Decisione n. 33/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 26/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 dicembre 2019,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato da Pisano Cristina e Fadda Carlo (genitori) per Fadda Antonio (calciatore n. 19.10.2001 – matr. FIGC 6852194) al fine di richiedere lo svincolo dalla società US Tonara (matr. FIGC 65059) per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 5 settembre 2019, i sigg.ri Cristina Pisano e  Carlo Fadda, quali esercenti  la  responsabilità  genitoriale sul figlio minore Fadda Antonio, adivano il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti,  per  chiedere l’annullamento del tesseramento del proprio figlio dalla società US Tonara.

A fondamento del ricorso, i sigg.ri Fadda deducevano la mancata sottoscrizione del suddetto atto di tesseramento pluriennale da parte della madre del calciatore, sig.ra Cristina Pisano.

Con  dispositivo  n.  9/TFN,  pubblicato  il  9  settembre  2019,  il  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione  Tesseramenti,

accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Antonio Fadda in favore della US Tonara.

Avverso detto provvedimento proponeva reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello, la società US Tonara, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, tra le altre cose, per violazione del diritto di difesa e del principio del  contraddittorio.

A dir della reclamante, difatti, non sarebbero stati rispettati i termini concessi dall’art. 89, terzo comma, CGS.

Con provvedimento del 31 ottobre 2019, la Corte Federale di Appello accoglieva il reclamo proposto dalla US Tonara e per l’effetto annullava la decisione impugnata, rimettendo la causa al Tribunale Federale Nazionale per la decisione nel merito.

A seguito di ciò, il Tribunale Federale Nazionale fissava per la trattazione del giudizio l’udienza del 10 dicembre 2019. Nelle more, con atto del 6 dicembre 2019, le parti congiuntamente comunicavano al Tribunale Nazionale Federale di aver raggiunto un accordo e, pertanto, di voler estinguere il procedimento pendente.

Alla luce della comunicazione congiunta delle parti, il Tribunale ritiene non doversi procedere in ordine al ricorso proposto da Pisano Cristina, Fadda Carlo e Fadda Antonio per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di Consiglio, dichiara non doversi procedere in ordine al ricorso proposto da Pisano Cristina, Fadda Carlo e Fadda Antonio per sopraggiunta cessazione del contendere.

Pone a carico di parte ricorrente il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva per questo grado di giudizio.

 

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