F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN del 15.1.2020 – (Micucci Marco / USD Olginatese – Reg. Prot. 41/TFN-SVE) Decisione n. 35/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 41/TFN-ST
Decisione n. 35/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 41/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Massimo Procaccini – Vice Presidente;
Avv. Gabriele Amodio – Componente;
Avv. Laura Vasselli – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 9 gennaio 2020, a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore Micucci Marco (n. 08.06.2000 – matr. FIGC 5369779) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo dalla società USD Olginatese (matr. FIGC 60228) per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal CR Lombardia – LND,
la seguente
DECISIONE
Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Micucci Marco (matricola FIGC n. 5369779) al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Lombardia - LND, in data 20/9/19, avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, inoltrata dal tesserato il 4.11.19.
Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla violazione dell’art. 109, comma 4 NOIF, oltre che per l’apodittica dichiarazione di impegno del calciatore ad opera della società nel prosieguo del campionato.
Il ricorso così predisposto è datato 29.11.19 e contestualmente rimesso anche alla USD Olginatese che, innanzi al Tribunale, nulla deduce.
Al fine di conoscere dell’esatto impegno della società calcistica nei campionati organizzati dalla Lega di competenza si è provveduto, con idonea ordinanza, ad acquisire copia dell’elenco delle gare disputate dalla USD Olginatese.
Allo stato risulta versato il contributo per accesso alla Giustizia Sportiva.
Verificato, quindi, la validità formale del ricorso, questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ritiene opportuno e nel merito confermare il proprio consolidato orientamento, laddove è evidente come la norma in esame non pone per la validità della richiesta un termine iniziale ma, solo, un termine finale e, pertanto, si ritiene che spetta al giudice, nell’ottica di un principio di concretezza e ragionevolezza, valutare caso per caso quando la richiesta possa essere accolta, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo per inattività, laddove l’esigenza è quella dell’adeguatezza e congruità rispetto al fine perseguito dal legislatore e, dunque, corollario del principio di uguaglianza, pur in assenza di un contrasto all’interno della disposizione legislativa; dirimente, a tal proposito, è la sola indicazione della disponibilità del calciatore a favore della società entro il 30 novembre, quando non abbia “preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Orbene se ne deve dedurre che il calciatore, ai fini dell’accoglimento della propria richiesta, deve dimostrare che era a disposizione della società entro il 30 novembre, abile all’attività sportiva e che la società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, senza consentirgli di prendere parte, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 e 4.
É altrettanto evidente e pregnante ai fini della decisione, che bisogna considerare, in quell’ottica di ragionevolezza, le partite ancora da disputare nel proseguo del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, laddove la società ben può opporsi formalmente allo svincolo, dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del torneo stesso, in uno con l’intento di convocarlo nelle successive gare.
Quindi è lo stesso Comitato che deve vagliare caso per caso la fondatezza della richiesta e dell’opposizione, fermo restando il disposto del comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della società allo svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata adesione alla richiesta del calciatore e provvede allo svincolo di autorità dello stesso.
Nel caso di specie l’Adito Tribunale ha verificato come la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF del calciatore sia datata 4/11/19, a poco più di un mese dall’inizio del campionato, laddove l’opposizione effettuata dalla società non appare del
tutto fondata, dovendosi ritenere adempiente il calciatore in merito al certificato di idoneità alla pratica sportiva, per non essere stato lo stesso oggetto di specifica contestazione ex art. 109 comma 4 NOIF; sicuramente le gare disputate sono in numero pari e/o superiore alla quattro.
Orbene la considerazione di tali aspetti deve indurre il Tribunale a valutare il caso di specie secondo il richiamato principio di concretezza e ragionevolezza e, pertanto, nel ritenere il calciatore a disposizione della società sin dalla data della
richiesta di svincolo, evidenzia come la compagine sportiva ha certamente la possibilità di convocarlo nel prosieguo del campionato che, alla data di cui alla prima formulazione, appare solo all’inizio e, pertanto, si ritiene di non accogliere il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dal calciatore Micucci Marco e, per l’effetto, conferma il tesseramento del calciatore a favore della società USD Olginatese per la stagione sportiva in corso.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.