F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFN del 17.2.2020 – (Obodo Kenneth Ogochuk – SSDARL Savona FBC – FC Rieti Srl / Lega Pro – Reg. Prot. 46/TFN-ST) Decisione n. 38/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 46/TFN-ST

Decisione n. 38/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 46/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 febbraio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore Obodo Kenneth Ogochuk (n. 05.06.1985 matr. FIGC 5785339) avverso la decisione dellUfficio Tesseramento della Lega Pro di diniego al trasferimento a titolo definitivo dalla società SSDARL Savona FBC (matr. FIGC 935510) alla socieFC Rieti Srl (matr. FIGC 650263),

la seguente

DECISIONE

Propone ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore sig. Obodo Kenneth Ogochuk avverso la decisione dellUfficio Tesseramenti della Lega PRO di diniego al trasferimento, a titolo definitivo, dalla SSDARL Savona FBC alla FC Rieti Srl, poiché in contrasto con il Comunicato Ufficiale FIGC n°93 del 17.4.2019.

Adduce il calciatore come la propria richiesta di tesseramento del 10/1/20 sia rispettosa delle disposizioni previste dal  C.U.  93/A del  17/4/19  emanato  dalla  FIGC  in  materia  di  calciatori  professionisti extracomunitari,  giusto riferimento alla prima parte della lettera “F” del comunicato medesimo e, per l’effetto, dellerroneità ed infondatezza del diniego posto dallUfficio.

Notiziata la Lega Italiana Calcio Professionistico la stessa produce note a commento e sostegno della decisione adottata dallOrgano preposto, evidenziando come il calciatore, già presente in Italia, presenta uno status diverso da quello richiesto, ossia di professionista; a completamento della posizione assunta vi è stata ampia disquisizione della ratio di tale comunicato e si è concluso per il rigetto del ricorso e la validità del provvedimento assunto. Non hanno prodotto note a commento le società sportive, pur notiziate.

Risulta versata la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva.

Innanzi a codesto Tribunale, su espressa richiesta, è comparso nellinteresse del ricorrente il proprio procuratore, giusta procura che, nel riportarsi alle argomentazioni esposte nellatto introduttivo, evidenziava come lo status del calciatore fosse ancora quello di professionista, per aver militato nella stagione sportiva 2018/19 con la Srl Vibonese Calcio e, pertanto, nulla poteva incidere sul chiesto nuovo tesseramento la circostanza di come latleta, nella stagione sportiva 2019/20, si fosse tesserato per la società dilettantistica FBC Savona, acquisendo lo status di dilettante, giusto richiamo alla lettera “F” del C.U. 93/A del 17.04.19.

Alla medesima udienza i procuratori della Lega Italiana Calcio Professionistico, intervenuti su richiesta, confermavano il contenuto del proprio atto ed ampiamente deducevano avverso le argomentazioni del calciatore.

Acquisiti tutti gl’atti il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso nei suoi più ampi aspetti formativi, verificava come lo status di calciatore del sig. Obodo Kenneth Ogochuk fosse, alla data della richiesta di trasferimento del 10.02.20, quello di dilettante e per aver militato con il FBC Savona nella stagione sportiva 2019/20, scendendo in campo per diverse partite e, pertanto, non era condivisibile il pensiero dello stesso ed il richiamo alla lettera “F del C.U. 93/A del 17/4/19.

Sicuramente formativo della volontà del Tribunale è la lettura della lettera “E” del menzionato comunicato, laddove espressamente si indica che Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/20 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori cittadini non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dallestero, né tesserare con la status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello professionista ”.

Per quanto sopra appare necessaria il richiamo al senso letterale della norma, chiaramente espresso per il caso di specie nella lettera “E”, così da attribuire alla stessa il senso palesato dal significato proprio delle parole che formano la norma, non isolatamente considerate, bensì secondo la loro connessione logica, tendente a stabilire l'intenzione del legislatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dal calciatore Obodo Kenneth Ogochuk e, per leffetto, conferma il provvedimento dellUfficio Tesseramento della Lega Pro del 11.01.2020.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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