F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN del 17.02.2020 – (Magnoli Fabio e Trucco Cristina per Magnoli Nicolò / ASD Pro Pontedecimo Calcio – Reg. Prot. 44/TFN-ST) Decisione n. 39/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 44/TFN-ST
Decisione n. 39/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 44/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
Avv. Francesco Corsi – Componente;
Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
Avv. Stefano Persichelli – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 febbraio 2020,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dai signori Magnoli Fabio e Trucco Cristina tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento del calciatore minore Magnoli Nicolò (n. 22.03.2005 – matr. FIGC 6747476) in favore della società ASD Pro Pontedecimo Calcio (matr. FIGC 934657) per apocrifia della firma del padre,
la seguente
DECISIONE
Propongono ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i sigg.ri Magnoli Fabio e Trucco Cristina quali genitori del calciatore minorenne Magnoli Nicolò lamentando la nullità e/o inesistenza del rinnovo di tesseramento a favore della ASD Pro Pontedecimo Calcio per la stagione sportiva 2019/20 (pratica SG8551665), per non averlo sottoscritto, così disconoscendo la firma apposta in calce al medesimo documento.
Risulta versato il necessario contributo di accesso alla giustizia, così come è stata notiziata la società sportiva di appartenenza la quale, con proprie note, rappresenta come l’eventuale responsabilità nella raccolta delle firme in calce al detto modulo sia da attribuire al sig. Golotta Gianluca all’epoca dei fatti tecnico della ASD Pro Pontedecimo Calcio.
I ricorrenti completano l’attività istruttoria e ricostruttiva del proprio atto allegando documenti di riconoscimento in corso di validità con firme in calce.
La vicenda portata all’attenzione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti merita un’ampia ed articolata riflessione, nonché valutazione di ogni elemento formale e sostanziale desumibile dal comportamento di tutti i soggetti interessati.
La ricostruzione storica del rapporto del calciatore reclamante con la ASD Pro Pontedecimo Calcio sposta l’attenzione del Tribunale su di un aspetto formativo e sicuramente concludente, ossia il principio consensualistico, atto a considerare l’incontro delle manifestazioni di volontà di tutti i soggetti di avvalersi di quel tesseramento, funzionale alla formazione progressiva del vincolo, che trova la sua natura proprio per facta concludentia che sia ha, come nel caso di specie, quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare il vincolo, mediante esecuzione diretta della prestazione sportiva.
Nel caso di specie risulta che il calciatore Magnoli Nicolò è stato ininterrottamente tesserato per la ASD Pro Pontedecimo Calcio al decorrere dall’anno sportivo 2015/2016 e il ricorso in esame risulta inoltrato a stagione ampiamente in corso.
Per quanto sopra l’elemento in oggetto (facta concludentia) determina il lato di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di
formazione del vincolo, nella congiunta volontà di scambiarsi diritti ed obblighi di cui alla natura della prestazione.
Orbene tale convincimento ad opera del Tribunale è strettamente legato al caso di specie e, in alcun modo, può essere inteso quale implicita adesione alla formazione del vincolo di tesseramento in assenza dei requisiti formali, quali la sottoscrizione, giuste Norme Federali.
Non si ritiene di accogliere il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso proposto dai signori Magnoli Fabio e Trucco Cristina per il calciatore Magnoli Nicolò e, per l’effetto, conferma il tesseramento del calciatore per la società ASD Pro Pontedecimo Calcio.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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