F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN del 20.02.2020 – (Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società GS Scarperia 1920 ai fini del riconoscimento della validità di tesseramento del calciatore Bellaj Klevi in favore della società ricorrente per la stagione sportiva 2018/2019 – Reg. Prot. 48/TFN-ST) Decisione n. 42/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 48/TFN-ST

Decisione n. 42/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 48/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);

Avv. Francesca Rinaldi – Componente;

Avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 febbraio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società GS Scarperia 1920 (matr. FIGC 945145) ai fini del riconoscimento della validità di tesseramento del calciatore Bellaj Klevi (n. 17.08.2003 matr. FIGC 3423407) in

favore della società ricorrente per la stagione sportiva 2018/2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso proposto in data 20 gennaio 2020 la società GS Scarperia 1920 ha affermato di avere preso conoscenza dalla delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana pubblicato sul C.U. n. 43 del 23.01.2020 che sarebbe stato celebrato un procedimento a suo carico dove la reclamante sarebbe stata sanzionata per avere schierato nelle gare di campionato allievi, stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Bellaj Klevi senza che lo stesso risultasse tesserato con la socieScarperia 1920. La reclamante afferma di avere impugnato la citata delibera innanzi alla Corte Federale di Appello al fine di contestare le sanzioni disciplinari conseguenti, sostenendo di avere validamente tesserato, per la stagione 2018/2019 il citato calciatore, ritenendo che l’annullamento della citata comunicazione determinerebbe linfondatezza del deferimento. Prosegue la ricorrente che la LND si è rivolta ai Comitati con la circolare n. 75 del 20 giugno 2018 nonché delle circolari n. 72 del 20.05.2016 e n. 82 del 20.06.2017 richiamando i principi sanciti dalla legge 20 gennaio 2016 n.12 in materia di Ius Solis Sportivo” che, ai fini del tesseramento degli atleti di cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani, salvo lobbligo degli atleti di cittadinanza straniera di presentare allatto del tesseramento, oltre ai documenti necessari per il tesseramento degli atleti italiani, un certificato di residenza storico da cui evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla richiamata legge. Prosegue la società che in particolare l’art. 1 della legge n. 12 del 2016 espressamente prevede che i calciatori non italiani minori degli anni 18 che risultano residenti sul territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possano essere tesserati. La reclamante infatti afferma che il minore, per la stagione 2018/2019 era in possesso dei requisiti richiesti ed infatti la stessa società afferma di avere regolarmente inoltrato telematicamente tutta la necessaria documentazione inerente il tesseramento e da tale data, sempre a detta della ricorrente, sarebbe decorso il tesseramento. Precisa altresì la ricorrente di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione relativa ad una invalidità del tesseramento. Fermo quanto innanzi infatti, a corredo della tesi, la ricorrente deposita copia della documentazione inoltrata telematicamente a fondamento della richiesta di tesseramento.

Letto il ricorso va sul punto osservato che veniva richiesta la trasmissione degli atti relativi al tesseramento del calciatore della ricorrente allUfficio Tesseramenti ed alla competente Commissione Minori competente.

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

Va infatti osservato che risulta effettivamente che in data 21.09.2018 l’Ufficio tesseramenti provvedeva ad istruire la pratica ma dopo una valutazione della stessa, in data 24 settembre 2018, a mezzo mail allindirizzo della società (acquisita  in  atti  del  procedimento),  veniva  richiesta  una  integrazione  di  documentazione  e  precisamente:  

1) dichiarazione non profit società;

2) atto di nascita (dal quale si evince le generalità dei genitori);

3) certificato di residenza storico del calciatore. La competente Commissione Minori specificava che la documentazione doveva essere inoltrata entro e non oltre il giorno 24.10.2018. Orbene anche dalla documentazione di cui in ricorso infatti risulta essere stato prodotto solo un certificato non prof. della società del 25.9.2018 (evidentemente in risposta alla mail) ma non il certificato di nascita e soprattutto quello di residenza storico, documento necessario a dimostrare il possesso dei requisiti della invocata legge per il tesseramento. Va infatti evidenziato che vi è in atti un semplice certificato di residenza del 11.09.2018 ma non un certificato storico con datazione certa (alla data della istruzione della pratica). La ricezione della mail di richiesta del 24.09.2018 trova conferma della certificazione di ricezione (in atti) ed è stata per altro confermata in sede di audizione. La mancata integrazione dei documenti obbligatori nei termini richiesti non ha pertanto consentito il perfezionamento della pratica di tesseramento (come per altro specificatamente precisato nella citata richiesta mail del 24.09.2018).

Tanto premesso

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società GS Scarperia 1920.

Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

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