F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43 – TFN del 10.03.2020 – (Cominelli Claudio /SDSRL Virtus Ciseranobergamo 1909 – Reg.Prot. n. 51/TFN-ST) Decisione n. 43/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 51/TFN-ST
Decisione n. 43/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 51/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
Prof. Domenico Apicella – Componente (Relatore);
Avv. Filippo Crocé– Componente;
Avv. Laura Vasselli– Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 09 marzo 2020,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore Cominelli Claudio (n. 01.01.1999 - matr. FIGC 6978597) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società SSDSRL Virtus Ciseranobergamo 1909 (matr. FIGC 2870) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso presentato a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il Sig. Cominelli Claudio ha chiesto l’annullamento del tesseramento eccependo di non aver mai apposto la propria firma sul modulo di tesseramento in favore della società SSDSRL Virtusciseranobergamo 1909, avendo già firmato il tesseramento con la società ASD Villa D’Ogna n. DL8922901, in data 10.09.2019 per la stagione sportiva 2019/2020. Faceva, altresì, presente che nel mese di settembre 2019 era stata avviata dalla Procura Federale una indagine e lo stesso era stato convocato per essere ascoltato in data 14.10.2019.
In data 6 febbraio 2020 la Procura Federale con comunicato ufficiale n. 218/AA, rendeva noto il provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 19/20 adottato nei confronti del Segretario con delega di firma della società SSDSRL Virtusciseranobergamo 1909, dell’allenatore di base e responsabile organizzativo delle squadre del settore giovanile della stessa società, del Direttore Generale con delega alla firma oltre che della società stessa, per aver apposto la firma apocrifa del calciatore Cominelli Claudio, all’insaputa di questi, sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL8920551 s.s. 2019/2020, con la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva (applicazione della sanzione di 45 giorni di squalifica per l’allenatore, 4 mesi di inibizione per il segretario, 75 giorni di inibizione per il direttore generale oltre euro 750 di ammenda per la società).
La società SSDSRL Virtusciseranobergamo 1909 si costituiva trasmettendo controdeduzioni ex art. 89, comma 3, CGS. La difesa pur eccependo la tardività del ricorso proposto dal calciatore Cominelli Claudio ritenendolo inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 89, comma 1, lett. a), al tempo stesso rappresentava che non “sussistono ragioni ostative affinché il Tribunale adito si pronunci per lo svincolo immediato del Cominelli”. Ed in effetti la stessa difesa rappresentava che non possono oggettivamente sussistere motivi ostativi ad una pronuncia favorevole allo svincolo richiesto dal calciatore considerato che per gli stessi fatti la società ed i suoi tesserati hanno già definito il procedimento disciplinare avviato a loro carico.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare nel merito ed a seguito della verifica delle firme apposte sui documenti acquisiti ritiene che la firma presente sulla richiesta di tesseramento dello stesso per la società SSDSRL Virtusciseranobergamo 1909, di cui si vuole ricondurre l’autenticità in danno del calciatore, non è stata dallo stesso apposta, per grafia ed andamento, laddove le differenti caratteristiche fanno emergere una sicura incompatibilità scrittoria, atta a consentire la formazione del dissenso.
Pertanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti è giunto alla conclusione che il tesseramento non è riconducibile alla figura del calciatore Cominelli Claudio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Cominelli Claudio e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso a favore della società SSDSRL Virtus Ciseranobergamo 1909.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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