F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46 – TFN del 10.03.2020 (ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore Lorenzo Giammarco (n. 12.05.1994 – matr. FIGC 5425162) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD Futball Cava Ronco (matr. FIGC 630613) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento) Decisione n. 46/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 52/TFN-ST
Decisione n. 46/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 52/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;
Prof. Domenico Apicella – Componente;
Avv. Filippo Crocè– Componente;
Avv. Laura Vasselli– Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 09 marzo 2020,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore Lorenzo Giammarco (n. 12.05.1994 - matr. FIGC 5425162) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD Futball Cava Ronco (matr. FIGC 630613) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,
la seguente
DECISIONE
Fatto
In data 13 febbraio 2020, il calciatore Lorenzo Gianmarco proponeva ricorso munito della propria sottoscrizione autenticata a questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del proprio tesseramento dalla ADS Futball Cava Ronco sul presupposto di non aver mai apposto la firma sul relativo modulo di tesseramento, né di aver mai partecipato ad alcuna gara in forza a detto sodalizio.
Il calciatore, che nel frattempo aveva inviato una richiesta di chiarimenti al Presidente della ADS Futball Cava Ronco nella persona del Sig. Roberto Alpi, depositava unitamente al ricorso anche un’email di quest’ultimo inviata alle autorità federali preposte in data 6 febbraio, ove egli si giustificava adducendo di aver avuto un malinteso con l’allenatore del ragazzo e che, nel convincimento che egli volesse tesserarsi con la ASD Futball Cava Ronco, confessava di aver apposto uno “scarabocchio” per accelerare i tempi, assumendosi le responsabilità dell’accaduto, così fugando ogni dubbio sulla falsità della firma del ricorrente .
Diritto
Non vi è alcun dubbio sulla nullità del tesseramento del calciatore Lorenzo Gianmarco da parte della ADS Futball Cava Ronco, avendo il suo Presidente Roberto Alpi confessato che la sottoscrizione di esso era apocrifa per sua stessa
mano.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Nondimeno, la gravità del comportamento posto in essere dal dirigente federale della ADS Futball Cava Ronco assume rilievo tale da necessitare l’invio degli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Lorenzo Giammarco e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso a favore della società ASD Futball Cava Ronco.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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