F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN del 31.07.2020 – (ASD Città di Eraclea / Federico Grammauta – Reg. Prot. 65/TFN-ST) Decisione n. 52/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 65/TFN-ST
Decisione n. 52/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 65/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f. estensore;
avv. Filippo Crocè – Componente;
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
avv. Stefano Persichelli – Componente;
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 Luglio 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società ASD Città di Eraclea (matr. FIGC 92118) avverso la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Federico Grammauta (n. 05.06.1997 – matr. FIGC 4943833),
la seguente
DECISIONE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, rilevato che non risulta ad oggi versato il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48 CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dalla società ASD Città di Eraclea.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.