F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN del 05.08.2020 – (Mollo Giuseppe / ASD Olympic Rossanese 1909 – Reg. Prot. 60/TFN-ST) Decisione n. 55/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 60/TFN-ST

Decisione n. 55/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 60/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f. estensore;

avv. Filippo Crocè – Componente;

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

avv. Stefano Persichelli – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 Luglio 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal sig. Mollo Giuseppe (calciatore n. 28.01.2002 – matr. FIGC 7089902) avverso il provvedimento del CR Calabria - LND di respingimento dellistanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD Olympic Rossanese 1909 (matr. FIGC 933172),

la seguente

DECISIONE

Propone ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Mollo Giuseppe, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal CR Calabria – LND avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla ASD Olympic Rossanese 1909.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale appare viziato poiché adottato in violazione del

principio contraddittorio per avere, il Comitato stesso, adottato la contestata decisione nella stessa data di invio delle deduzioni da parte della società e senza che il calciatore potesse controdedurre, così da evidenziare linfondatezza delle altrui argomentazioni proposte.

In atti ed a disposizione del Tribunale vi è la documentazione richiesta e necessaria per la trattazione, così come risulta regolarmente versato il contributo per l’accesso alla Giustizia.

Si rappresenta, inoltre, che in sede Camerale sono comparsi i procuratori delle rispettive parti i quali, nel riportarsi alle proprie posizioni, ne chiedevano lintegrale accoglimento.

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare gli atti in proprio possesso ha avuto modo di verificare come avverso il ricorso proposto dal calciatore formatosi ed inviato anche alla società il 09.07.2020, la stessa ha controdedotto solo in data 28.07.2020, ossia decorso il termine previsto dallart. 89, co. 3, CGS

e, pertanto, quanto rappresentato dalla stessa si ritiene irricevibile poiché tardivo e se ne dispone lo stralcio.

Nel merito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare la motivazione del CR Calabria – LND e le argomentazioni proposte dal calciatore a sostegno dellimpugnativa proposta, evidenzia come la richiesta del Mollo Giuseppe non può trovare accoglimento, dal momento che a seguito delle convocazioni inviate dalla società, unitamente alla richiesta del certificato medico ed alle contestate presenze, lo stesso non le ha tempestivamente avversate e motivatamente respinte, giusta disposizione dellart. 109, co. 4, NOIF.

Ogni altra motivazione di cui al ricorso, oltre che sfornita di adeguato sostegno probatorio, appare di scarso rilievo istruttorio e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dal calciatore Mollo Giuseppe, confermando il vincolo a favore della società ASD Olympic Rossanese 1909.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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