F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN del 05.08.2020 – (Filippo Zocco / US Triestina 1946 – Reg. Prot. 66/TFN-ST) Decisione n. 57/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 66/TFN-ST

 

Decisione n. 57/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 66/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f.;

avv. Francesco Corsi – Componente (Relatore);

avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

avv. Stefano Persichelli – Componente;

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 Luglio 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Filippo Zocco (calciatore n. 18.06.1998 – matr. FIGC 5371410) avverso il provvedimento del CR Lombardia – LND di respingimento dellistanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società US Triestina 1946 (matr. FIGC 81725),

la seguente

DECISIONE

Fatto

L’odierno ricorrente, tesserato, per la stagione sportiva in corso, con la US Triestina 1946, avanzava richiesta di svincolo per inattività (ex art. 109 NOIF) al competente CR Lombardia - LND.

In seno alla propria istanza, il ricorrente deduceva la mancata partecipazione, per causa ad esso non imputabile, al numero di gare previsto dalla norma invocata.

La domanda veniva preliminarmente, ritualmente e tempestivamente portata nella giuridica sfera di conoscibilità della propria contraddittrice da parte dell’odierno ricorrente.

Quest’ultimo ometteva, invero, di allegare allistanza la prova della prodromica notifica alla Società.

La US Triestina 1946, facultizzata, nei successivi 8 giorni dalla ricezione del piego, a formalizzare la propria opposizione rispetto alla domanda di svincolo per inattività, preferiva rimaneva inerte.

Il CR Lombardia - LND, esaminata la domanda, respingeva la richiesta avanzata dal sig. Zocco, non risultando, per

tabulas, la prova del preliminare inoltro della stessa al sodalizio e, quale corollario, ribadiva la validità e l’operatività del vincolo.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. Filippo Zocco interponeva formale ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti, ribadendo, nel merito, la tesi già sostenuta.

Il ricorrente, questa volta, aveva cura di produrre la cartolina di ritorno attestante la notifica della domanda di svincolo per inattività nei confronti della Società.

Anche successivamente alla notifica del presente ricorso la US Triestina 1946 manteneva un contegno passivo.

Diritto

Alla luce del consolidato, granitico, orientamento della presente Sezione sulla base del quale è consentito al ricorrente, eventualmente incorso in preclusioni e/o decadenze, di depositare in sede di ricorso ulteriore documentazione, con

efficacia  sanante,  ex  tunc,  delle  stesse  eventuali  preclusioni  e/o  decadenze,  nelle  more  maturate,  si  ritiene  di

acconsentire allingresso nel presente fascicolo, sotto il profilo istruttorio, della cartolina attestante linoltro della domanda di svincolo alla Società US Triestina 1946, a fortiori trattandosi di documento formatosi in data antecedente rispetto alla promozione del presente ricorso.

Da ciò discende la procedibilità del ricorso e della originaria domanda di svincolo.

Ancora, alla luce del contegno processuale tenuto dalla US Triestina 1946, si può legittimamente ritenere provata, nel merito, anche per il principio di non contestazione, la circostanza invocata dal calciatore, scil. la mancata partecipazione al numero di gare indicato nellart. 109 NOIF.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Filippo Zocco e, per leffetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società US Triestina 1946, con decorrenza dalla data della richiesta.

Dispone restituirsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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