DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 78 del 11/04/2018 – Delibera – gara del 18/ 3/2018 APULIA TRANI – GRIFONE GIALLOVERDE

gara del 18/ 3/2018 APULIA TRANI - GRIFONE GIALLOVERDE

 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali di gara ed esaminato il reclamo trasmesso dalla società ASD Grifone Gialloverde a seguito di tempestivo preannuncio con il quale si deduceva la violazione dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti osserva Il reclamo non è fondato. Preliminarmente si evidenzia che in tale sede si delibera solo sulle circostanze attinenti lo svolgimento della gara essendo alcuna doglianza o estranee alla giurisdizione della giustizia sportiva o inconferenti coi motivi del reclamo. In particolare alcune circostanze (condizione spogliatoi etc.),qualora sussistenti, dovevano esser fatte rilevare all'arbitro che ne avrebbe dovuto dare attestazione nel referto di gara, come non avvenuto. Altre sono state già oggetto di esame e relativa delibera da parte di questo Giudice. Atteso che nei detti motivi, ai sensi dell'art.17,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inoltre, non si ravvisano situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione. Ne' d'altra parte, può ritenersi che la presunta mancata omologazione del campo (qualora accertata), pur costituendo violazione delle norme regolamentari, potesse di per sé influire sul regolare svolgimento della gara; Considerato che il reclamo non è accompagnato da qualsivoglia allegazione istruttoria, e che le circostanze dedotte risultano meramente asseverate, prive di qualsiasi documentazione o fonte di prova; Data la rilevanza dell'oggetto (riguardante parzialmente anche la sicurezza dell'impianto) d’ufficio si osserva che il reclamo si fonda su presunte violazioni delle disposizioni di cui all'art. 31 del Regolamento della LND, il quale stabilisce ,oltre ai requisiti necessari, gli Organi e i soggetti competenti all'omologazione dei terreni di giuoco. La società ASD Apulia Trani in data 21.6.2017 inoltrava richiesta per il nulla-osta all'utilizzo dello stadio Comunale all'Ente proprietario; ricevendo in risposta il documento, in data 30.6.2017, nel quale si riferiva che il servizio di gestione dell'impianto era stato aggiudicato alla società ASD Vigor Trani Calcio e, pertanto, l'emissione del relativo nulla-osta competeva a quest'ultima. La risposta del Comune era corredata dei verbali attestanti l'agibilità dell'impianto ai fini del rilascio del nullaosta in questione. L'apulia Trani era, di conseguenza, invitata dal Comune di Trani a riformulare la richiesta indirizzandola all'ASD Vigor Trani. L'ASD Apulia Trani adempiva e chiedeva l’autorizzazione all'utilizzo dell'impianto alla società Vigor Trani, che rispondeva positivamente con lettera del 12.7.2017. Il Comitato Regionale Puglia - LND, ritualmente contattato, faceva pervenire a codesto giudice documentazione in merito all'omologazione oggetto delle doglianze della reclamante. L'allegato alla nota n.246/VI/SL del 3.11.2017 del Comitato Regionale Puglia è relativo al verbale del sopralluogo effettuato in data 20.9.2017 sul "Campo Comunale" di Trani, del quale ha la disponibilità la società ASD Vigor Trani. Tale verbale redatto in ogni sua parte e con rituale firma del Fiduciario Regionale dei Campi Sportivi (arch. Massimiliano Di Federico),anche in qualità di Tecnico Incaricato, si conclude con l'omologazione del Campo di calcio "Comunale di Trani". Nel detto verbale di omologa vi sono "osservazioni" su lavori da eseguire ma nessun termine perentorio viene assegnato per la loro esecuzione. Tanto è vero che l'Omologazione viene riconosciuta valida fino al 20.9.2021,con timbro del Comitato e firma del Presidente. Si rileva, inoltre, che la società Apulia Trani ha ricevuto la documentazione solo tramite la concessionaria ASD Vigor Trani. In via definitiva, pertanto, il campo Comunale di Trani si presenta dotato di tutta la documentazione attestante l'avvenuta omologazione valida sino alla data del 20 Settembre 2021.

Il reclamo deve essere respinto

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo proposto dall'ASD Grifone Gialloverde ed omologa la gara ASD Apulia Trani - ASD Grifone Gialloverde del 18.03.2018 con il risultato conseguito sul campo: 2 - 0.

2) di addebitare la tassa di reclamo

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