DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 24 del 18/10/2018 – Delibera – gara del 14/10/2018 NAPOLI FEMMINILE – APRILIA RACING FEMMINILE

gara del 14/10/2018 NAPOLI FEMMINILE - APRILIA RACING FEMMINILE

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono: Il Giudice sportivo Visto il referto della gara Napoli Femminile - Aprilia Racing terminata con il risultato di 3 - 0; Rilevato che la società Napoli Femminile nel corso della gara ha effettuato cinque sostituzioni , in quattro momenti diversi della gara; Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 del Dipartimento Femminile ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico; Visto che il detto CU n. 9 del 29.8.2018 DCF In osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF (paragrafo 6 pagina 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"; " Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che si ecceda il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con una valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato. Va, infine, valutato anche che la violazione sia stata posta 9 in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore,

P.Q.M.

1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 alla Società NAPOLI FEMMINILE 2) infligge l'inibizione del Dirigente Accompagnatore Palmieri Italo l'inibizione di giorni 14.

 

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