DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 25 del 25/10/2018 – Delibera – Gara del 21/10/2018 VENEZIA FC FEMMINILE – FIAMMAMONZA 1970

Gara del 21/10/2018 VENEZIA FC FEMMINILE - FIAMMAMONZA 1970

Il Giudice Sportivo; Rilevato che la questione è tra le fattispecie di competenza del GS, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dell'arbitro e senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria; Visti gli atti ufficiali di gara della gara Venezia - Fiammamonza terminata con il risultato di 4 - 0; Rilevato che la società Venezia nel corso della gara ha effettuato cinque sostituzioni, in quattro momenti diversi della gara; escluso anche l'intervallo tra i due tempi di gioco; Rilevato che il CU n. 9 del DCF del 29.08.2018 ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico; Visto che il detto CU n. 9 del DCF del 29.8.2018, in osservanza a quanto stabilito dall'IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF ( paragrafo 6- pag. 2), ha stabilito all'art. 4, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"; Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si possa affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante e uniforme giurisprudenza sportiva che nell'eccedere il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con un valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo. Pur non trattandosi di un errore tecnico o di un violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara, e quindi del suo risultato; Rilevato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore e che, inoltre, la sostituzione sia avvenuta quando il risultato era già stato fissato sul punteggio di 4-0 in favore della società Venezia, risultando, cosi, escluso che l'infrazione in esame possa aver ragionevolmente influito sul risultato

PQM

1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 alla Società Venezia;

2) infligge l'inibizione del Dirigente accompagnatore del Venezia Sig. Vazzoler Antonio l'inibizione di giorni 14;

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