DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/11/2018 – Delibera – Gara del 11/11/2018 REAL BELLANTE – FC SASSARI TORRES FEMMINILE

Gara del 11/11/2018 REAL BELLANTE - FC SASSARI TORRES FEMMINILE

 Il Giudice Sportivo, - letto il referto del direttore di gara, dal quale risulta che la gara Real Bellante - Torres non si è disputata per assenza della società Torres; - letti gli scritti difensivi rappresentati e la documentazione versata dalla società Torres dai quali risulta che la società si era tempestivamente attivata sia presso la società Real Bellante sia presso il Dipartimento Calcio Femminile della LND per ottenere il rinvio della gara ottenendo inizialmente la massima collaborazione della società ospitante con contatti avvenuti prima con il Presidente e poi con l'allenatrice della società Real Bellante su indicazione del predetto presidente che sono perdurati a tal fine sino al giovedì antecedente il giorno della gara per poi essere inopinatamente sospesi dalla medesima società Real Bellante, (quando si era già attivato il DCF per l'eventualità di disputare la gara in altra data), rendendo in tal modo quanto mai difficile riuscire ad organizzare una trasferta complessa nella sua realizzazione. Infatti, attivata con i solidi canali organizzativi la società Torres non riusciva a organizzare (anche in virtu' dell'esiguo tempo a disposizione) il viaggio di rientro, né a mezzo aereo né via mare (vedasi documentazione in atti); -letta la memoria difensiva della società Real Bellante nella quale viene prospettata una diversa successione dei fatti ne priva di qualsiasi elementi probatori e di riscontri oggettivi; -ritenendo che sia stata sufficientemente raggiunta la prova che la società abbia espletato tutto quando in suo potere per evitare l'evento, e che questi si sia verificato per cause non dipendenti dalla volontà della società Torres ; -in forza degli artt. 53,54,55 delle NOIF, nonché dell'art. 1 bis del CGS

PQM

di rimettere gli atti al Dipartimento Calcio Femminile per gli adempimenti di competenza al fine della ripetizione della gara.

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