DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 34 del 12/12/2018 – Delibera – gara del 8/12/2018 CALCIO FEMMINILE CHIETI – SALENTO WOMEN SOCCER

gara del 8/12/2018 CALCIO FEMMINILE CHIETI - SALENTO WOMEN SOCCER

Letto il referto arbitrale, si dà atto che la gara in oggetto valevole per la Coppa Italia si era conclusa col punteggio di 0-0 al termine dei tempi regolamentari; pertanto si rendeva necessario disputare i tempi supplementari. Come evidenziato chiaramente nel referto arbitrale, già nei minuti finali dei tempi regolamentari l'arbitro aveva rappresentato alla società ospitante, CHIETI, la necessità di accendere l'impianto di illuminazione artificiale stante la scarsa visibilità; adempimento non soddisfatto dalla società'. L'esigenza di provvedere all'illuminazione artificiale del terreno di giuoco diventava ineluttabile per la disputa dei tempi supplementari, e l'arbitro prontamente ne chiedeva alla società CHIETI l'accensione. Atteso che fosse acceso l'impianto di illuminazione per un tempo di circa 35/40 minuti, il Presidente della società Chieti comunicava all'arbitro che non vi era possibilità di provvedervi, senza aggiungere alcuna indicazione. La società Chieti ha fatto pervenire, del tutto irritualmente essendo indirizzata a soggetto diverso da codesto Ufficio, una memoria nella quale si rappresenta di aver presuntivamente svolto una serie di attività tese al permettere l'accensione dell'impianto di illuminazione, nonché l'imputabilità dell'omissione ai tecnici del Comune, proprietario dell'impianto. Si osserva, che non sussiste l'ipotesi di causa di forza maggiore e/o comunque di ragione giustificativa di non imputabilità della responsabilità oggettiva che ha impedito alla società di consentire il normale svolgimento della gara a causa di fattori non nella disponibilità della società ma relativi a soggetti esterni, allorquando la società non è stata in grado di approntare un idoneo quadro probatorio - o quantomeno indiziario, corroborato dalle tipiche caratteristiche di gravità, precisione e concordanza - a sostegno della tesi sostenuta. Come principio generale dell'ordinamento giuridico, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce a sostegno della propria tesi. La società CHIETI non ha prodotto alcun documento del Comune, presunto responsabile, né dell'attività presuntivamente operata per risolvere il problema. Si deve, invece, riconoscere la fede privilegiata del referto arbitrale nel quale non viene riportata alcuna dichiarazione della società ospitante che sia collimante con la tesi difensiva solo asseritamente esposta nella memoria.

PQM

delibera per gli effetti di cui all'art. 17 comma 1 del CGS, dichiarare la società CHIETI oggettivamente responsabile della mancata prosecuzione dell'incontro, non portato a conclusione, con conseguente comminatoria della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3.

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