DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 53 del 15/02/2019 – Delibera – Il Giudice sportivo

Il Giudice sportivo

Visto il referto della gara VAPA VIRTUS NAPOLI - LUDOS, terminata con il risultato di 2-2; rilevato che la società VAPA VIRTUS NAPOLI nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni: nel primo tempo al 27º n.13 Carratu Federica per la n.10 D’Avino Ida; nel secondo tempo all'11º la n.15 Salerno Sara per la n.9 Di Marzo Pamela; al 35º la n.16 Trebbi Alessandra per la n.11 Esposito Eliana; al 39º la n.17 D'Ambrosio Bernadetta per la Nº.4 Fiacco Anna; rilevato che la società VAPA VIRTUS NAPOLI per effettuare le numero quattro sostituzioni ha utilizzato numero quattro interruzioni, e nessuna nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di giuoco. Visto che il CU n. 9 del 29.08.2018 del Dipartimento Calcio Femminile presso la LND, in osservanza a quanto stabilito dall’IFAB, con l'autorizzazione di detto Organo, nel disciplinare il Campionato Nazionale di Serie C del DCF (paragrafo 6-pagina 2), ha stabilito, alla voce "Partecipazione delle Calciatrici" che in tale manifestazione possono essere sostituite numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"; ritenuto che effettuare una sostituzione in più della previsione normativa (che non ne prevede altre una volta raggiunto il limite temporale delle tre interruzioni, quattro se una viene eseguita nell'intervallo) non investe la questione se la posizione della calciatrice subentrante sia regolare o meno, bensì il comportamento della società che in tal modo possa aver influito sul regolare svolgimento di una gara. Va ritenuto che inserire (quando non ne sia consentito effettuarne altre) una calciatrice dotata di maggior vigoria fisica (dato non ipotetico) rispetto a quelle già schierate in campo possa condizionare la gara e il risultato finale. Nel caso di specie la sostituzione irregolarmente effettuata è avvenuta sul risultato di 1-2, e successivamente la società VAPA VIRTUS NAPOLI ha realizzato, al minuto 44º del secondo tempo di giuoco, la segnatura che le ha consentito di ottenere un risultato utile. Appare conforme, quindi, richiamare la norma contenuta nell'art. 17 CGS comma 1 il quale stabilisce che "la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara (omissis) è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3". Vi è da ritenere che l'applicazione dell'art. 17 co. 1 CGS sia, in tal caso, riferibile a un fatto concreto che ha alterato il regolare svolgimento della gara; da ciò scaturisce l'ascrivibilità della fattispecie in argomento alla sfera applicativa dell'art. 17 co.1 C.G.S.. In subordine potrebbe ritenersi applicabile l'art. 17 comma 4 CGS rilevato che ciò non di meno la questione presenta rilevanza ermeneutica e andranno prese in considerazione anche le pronunce giurisprudenziali in senso contrario. Emerge l'assenza di una sanzionatoria, dato incontrovertibile. Si è in presenza di una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione ma è vi è anche da ritenere che "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa” (Collegio Garanzia del CONI Decisione n. 19/2018). Rilevato che la citata Decisione n. 9/2018 dell'Alta Corte di Giustizia del CONI, per una violazione di entità ben minore, ha disposto la ripetizione della gara mentre la Corte Sportiva d'Appello Nazionale nel riformare analoghe decisioni di codesto Ufficio ha irrogato solo ammende di € 50,00, determinando quindi l'assoluta non afflittività della sanzione. La decisione assunta dalla Corte l'8 novembre 2018 (CU n. 49/CSA), con motivazioni pubblicate in data 1 febbraio 2019 (CU n. 90/CSA), si fonda su princìpi che non appaiono condivisibili. La stessa Corte riconosce che la norma rientri nella medesima fattispecie art. 74 comma 2 N.O.I.F., che prevede che nel corso della gara possano essere effettuate numero cinque sostituzioni; ne conclude, però, che l'unico limite sia quello costituito da tale numero massimo di sostituzioni, la cui violazione comporterebbe la sanzione della perdita della gara. 5 E solo in tale ambito la CSA individua "il limite entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso della gara". Di certo la norma di cui al CU 9/18 tende ad evitare perdite di tempo e interruzioni del giuoco plurime, ma non si può condividere la conclusione della CSA che la violazione della norma delle interruzioni “lungi dall'influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa". E' di tutta evidenza che a fronte dall'aver raggiunto il limite delle interruzioni entro le quali possa essere possibile effettuarne sostituzioni, e che quindi non sia più concesso effettuarne altre se non violando la norma, si potrebbero determinare, da parte della squadra avversaria che si sia attenuta alla norma, diverse disposizioni di giuoco e tecnico/tattiche che sarebbero vanificate dalla violazione della norma sulle interruzioni concesse per le sostituzioni. Ancor meno condivisibile è l'assunto finale col quale la CSA afferma che "l'arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta interruzione per far luogo a una sostituzione consentita". Si evidenzia che la sostituzione non può essere considerata consentita se viola il limite delle interruzioni, come si deve affermare che non rientra nelle competenze del Direttore di gara impedire le sostituzioni che una squadra voglia effettuare, neppure nel numero delle stesse. E lungi da codesto Ufficio di volersi sostituire al legislatore, gli organi di giustizia sportiva sono chiamati a osservare e far rispettare le norme, e quindi non appare condivisibile quanto affermato dalla CSA che la norma sia "di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica”. Si ottiene tale effetto se a fronte di una mancata previsione di una sanzione si giunga a decisioni che la rendano priva di effetti di qualsiasi genere. Sebbene sia stata ritenuta una norma di “dubbia utilità” si rileva che il CU n. 9 del 29.8.2018 all’art. 4 ha inteso recepire quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a livello sia professionistico sia dilettantistico. Va annotato che, invece, che in senso inverso plurime decisioni (perdita della gara) fondate su identica disposizione normativa, sono state assunte dall’organo giudicante presso il Settore Giovanile Scolastico della FIGC, che peraltro non risultano siano mai state oggetto di impugnazioni e/o riforma (per tutte Gara Parma 1913 - F.C. Juventus C.U. 51 del 13.11.2018 SGS FIGC) ritenuto che dal contrasto dalle decisioni assunte, anche dell’Organo più elevato della Giustizia Sportiva, la citata Alta Corte di Giustizia, oggi Collegio di Garanzia del CONI, non appaia un’interpretazione univoca o quantomeno condivisibile della sanzione da applicare, e che anche in ambito UEFA – in conformità alle cui norme è adottato il C.G.S. ai sensi del proprio art. 1 co. 1 – la normativa disciplinare sia governata dai generali principi del diritto, tra cui quello di proporzionalità (ma intesa come influenza sull’andamento della gara, quindi in senso assai diverso da quello seguito dalla CSA), e sebbene si ritenga che rientrando nella stessa fattispecie normativa del numero massimo di sostituzioni, la violazione in esame comporterebbe come unica sanzione applicabile quella della perdita della gara (o quanto meno come stabilito dall’Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. della ripetizione della gara), in ogni caso mai dell’impunità reale o relativa, anche in osservanza alle decisioni già assunte e garantendo così una continuità di giudicato che possa garantire e legittimare una norma diversamente da ritenersi inesistente, si ritiene possa essere applicato l’art. 18 del CGS ma che la sanzione vada determinata nel rispetto del principio dell’effettiva afflittività della pena

P.Q.M.

Delibera 1) infligge la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla società VAPA VIRTUS NAPOLI 2) infligge l’inibizione del Dirigente Responsabile Sig. SITO Federico sino al 22.02.2019.

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