DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 59 del 08/03/2019 – Delibera – GARA NOVESE – SPEZIA del 24/02/2019

GARA NOVESE – SPEZIA del 24/02/2019

Il Giudice Sportivo,

Esaminati gli atti relativi alla gara di cui in epigrafe;  Considerato che la società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE (in seguito SPEZIA) non si è presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa;  

Ritenuto che la società SPEZIA ha formalizzato un reclamo nel quale è a chiedere la ripetizione della gara a causa di impedimenti fisici che avevano riguardato le proprie calciatrici in un numero tale da rendere impossibile poter disputare la gara. A sostegno della propria tesi la società reclamante ha allegato documentazione comprendente mail intercorse e certificati medici attestanti i motivi sui quali si fonda il reclamo

Nella memoria difensiva della società F.C.D. NOVESE (in seguito NOVESE) si sostiene l’infondatezza del reclamo in quanto la fissazione della gara era stata decisa dal Dipartimento Calcio femminile-LND e, soprattutto, la società consorella non aveva provato la sussistenza di alcuna causa di forza maggiore e/o di impedimento, rilevando che quanto esposto nel reclamo non rientrasse tra i motivi giustificativi della mancata presentazione di una squadra nel giorno della gara. Interpretazione errata in quanto la norma non prevede alcuna catalogazione di motivi esimenti ma solo la sussistenza di cause di forza maggiore;

Ritenuto che dalla documentazione allegata dalla società SPEZIA emergano contraddizioni rilevanti, sia per i certificati medici (tutti non su carta intestata, consistenti bensì in un foglio bianco dov’è apposto timbro e firma del medico) che recano in gran parte date molto antecedenti a quella fissata per gara in oggetto, con prognosi di lunga durata; sia per le email. Per la gara, che non si è disputata in data 27.01.2019 a causa maltempo, è stata fissata dal Dipartimento calcio Femminile, ritualmente, la data del 24.02.19 con C.U. n. 51 del 7 febbraio 2019. L’unico documento attinente ai motivi del reclamo risulta una mail inviata solo in data 22 febbraio 2019 e alle ore 21,38. Se la situazione clinica in atti era già conosciuta con un lasso temporale (in alcuni casi anche notevole) anteriore per ben sei certificati su dieci, aver provveduto a un invio della comunicazione solo in quella data, e in quell’orario, che la rendeva leggibile dal destinatario solo nella giornata successiva di sabato 23 febbraio, appare una colpa imputabile alla reclamante;

Ritenuto, inoltre, che la certificazione medica allegata appare essere stata inosservata e disattesa dalla società e, comunque, non ha impedito a ben cinque calciatrici di poter partecipare a gare successive alla certificazione, disputatesi anche in giornate antecedenti alla data del 24.02.2019; questo in particolare per le seguenti calciatrici: ROCCA Elena presenta un certificato medico datato 07.01.2019 con prognosi di mesi due di riposo (scadenza il 07.03.19) e ha disputato le seguenti gare; in distinta ma in panchina 10.02.19 CAMPORONE LADY – SPEZIA; schierata in campo 17.02.19 SPEZIA –AZALEE e 03.03.19 Femminile Juventus – SPEZIA BENGASI Valentina presenta un certificato medico datato 22.01.2019 che ne attesta l’indisponibilità per giorni 60 e ha disputato le seguenti gare: 03.02.19 SPEZIA – CAPRERA; 10.02.19 CAMPORONE LADY – SPEZIA; 03.03.2019 Femminile JUVENTUS – SPEZIA PUCITTA Matilda presenta un certificato medico datato 01.02.2019 con prognosi di giorni 60 di terapia e riposo e ha disputato la gara del 03.02.19 SPEZIA – CAPRERA NELLINI Giulia presenta un certificato medico datato 20.01.2019 con prognosi di giorni 40 di terapia e riposo, e conseguente indisponibilità, (scadenza il124.03.19) e ha disputato le seguenti gare: 10.02.19 CAMPOMORONE LADY – SPEZIA (in distinta ma in panchina); 17.02.19 SPEZIA - AZALEE (in distinta ma in panchina); 03.03.19 FEMMINILE JUVENTUS TORINO – SPEZIA (schierata in campo) PULITANO Alessandra presenta un certificato medico datato 12.02.2019 con prognosi di mesi due di terapia e riposo, con specificato “non può giocare” (scadenza il 12.04.19) e ha disputato le seguenti gare: 17.02.19 SPEZIA – AZALEE e 03.03.19 FEMMINILE JUVENTUS TORINO – SPEZIA • Ritenuta pertanto insussistente la causa di forza maggiore e che la mancata presentazione alla gara in epigrafe sia ascrivibile solo alla società SPEZIA; • Visti gli art. 17 CGS e 53 NOIF;

PQM

delibera:

Di comminare alla società SPEZIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di € 500,00 quale prima rinuncia;

Di inviare gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti e conseguenti provvedimenti del caso;

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

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