DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 27 del 30/10/2020 – Delibera – Gara FCD PINEROLO – TORINO WOMEN ASD
Gara FCD PINEROLO – TORINO WOMEN ASD
Il Giudice sportivo letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società TORINO WOMEN, con il quale si chiede sia inflitta alla società PINEROLO la punizione sportiva della perdita della gara, per avere detta società violato il protocollo COVID-19 delle F.I.G.C.; acquisita la documentazione del rapporto di gara dell’arbitro, nonché il supplemento inviato a mezzo email del 26.10.2020 ore 10,32, con il quale l’arbitro dichiarava di aver fatto disputare la gara in quanto riteneva regolare la documentazione presentata dalla società FCD PINEROLO; Rilevato che nel reclamo si chiede che il giudice sportivo accerti le asserite violazioni del Protocollo COVID19 attività che non rientra tra le competenze dell’ufficio scrivente; rilevato che dall’esame del rapporto di gara emerge solo che la società FCD PINEROLO ha presentato all’arbitro e alla società ospitata autocertificazione non conforme a quella prescritta nel Protocollo COVID-19 della F.I.G.C., ultimo aggiornamento del 17 settembre 2020 “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [il “Protocollo”]”; violando, così, le disposizioni ivi indicate. Violazione che non attesta, allo stato, ipotesi di dichiarazioni mendaci ma presenta evidenti carenze di forma, sanzionabili con l’ammenda, da determinarsi considerando l’importanza della questione in esame.
P.Q.M.
Delibera
1) di accogliere parzialmente il reclamo
2) di confermare il risultato acquisito sul campo
3) di irrogare la sanzione di € 300,00 alla società FCD PINEROLO, nonché di comminare al dirigente accompagnatore della medesima società, PASSET Valter, l’inibizione sino al 30 novembre 2020
4) dispone non addebitarsi la tassa di reclamo Si rimettono gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza.