DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 49 del 04/02/2021 – Delibera – Gara del 24 / 01 / 2021 PORTOGRUARO CALCIO – SSV BRIXEN OBI

Gara del 24 / 01 / 2021 PORTOGRUARO CALCIO - SSV BRIXEN OBI

Il Giudice Sportivo, premesso che la società PORTOGRUARO faceva pervenire un preannuncio di reclamo oltre il termine indicato dall'art.67 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e senza che fosse trasmesso alla controparte - in seguito, nel termine rituale, perveniva reclamo, trasmesso anche alla società BRIXEN OBI, con il quale si rappresenta la mera doglianza di "irregolarità nei cambi" nel corso della gara. Senza, peraltro, chiedere che sia applicata alcuna sanzione - la società BRIXEN OBI non faceva pervenire nessuna memoria in merito- rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla PORTGRUARO vanno ascritte al rango di mere valutazioni, del tutto non aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo provate. In particolare, la reclamante è a eccepire che la società BRIXEN OBI abbia effettuato nel corso della gara numero cinque sostituzioni in "maniera irregolare", sostenendo altresì, che contravveniva così a quanto disposto dall'art. 74 comma 2 delle NOIF che, asseritamente, prevedrebbe cinque sostituzioni "utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara" - rilevato che le N.O.I.F. nell'art. 74 comma 2 non stabiliscono assolutamente l'obbligo di rispettare un numero prestabilito di interruzioni nel corso della gara per poter effettuare le sostituzioni, e che tale disposizione non è rinvenibile in nessuna norma del Dipartimento Calcio Femminile per il Campionato Nazionale diSerie C; - il reclamo, pertanto, si risolve in affermazioni prive di pregio quanto di riscontri, e si presenta così manifestamente infondato da ritenere ricorribile la responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S; non applicabile solo per la mancata costituzione del sodalizio reclamato

P.Q.M.

 Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della PORTOGRUARO

 

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