DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 381 del 02.01.2017 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Fenice Venezia Mestre

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Fenice Venezia Mestre

Il Giudice Sportivo,

Esaminato il reclamo in oggetto , regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’ incontro di che trattasi il calciatore Salamone Mario Riccardo in posizione irregolare. Sostiene la ricorrente che il nominato in questione non poteva prendere parte alla gara in oggetto, essendo stato squalificato per quattro giornate effettive di gara nel corso della stagione sportiva 2015/2016,in occasione degli ottavi di ritorno della Coppa Italia Under 21 come da C.U. 506 del 20/02/2016; Controdeduce la ricorrente invocando la distinzione prevista dall’art.19 comma 11.1 per la quale le sanzioni comminate in gare di Coppa Italia debbono essere scontate nella relativa competizione e non in campionato.

Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti, non essendo stato possibile scontare la predetta sanzione nella passata stagione sportiva in quanto la squadra di appartenenza veniva eliminata dalla Coppa Italia Under 21, la medesima sanzione andava scontata nella stagione sportiva successiva. Tuttavia, avendo il nominato in questione cambiato società e non essendo in età di prendere parte a gara di Coppa Italia Under 21, essendo nato il 11.2.1994, la squalifica, ai sensi dell’art.22, comma 6, del CGS, andava scontata nelle gare ufficiali della prima squadra

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 265 del 30/11/2016 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Vicenza C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) di confermare la squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Salamone Mario Riccardo, delle quali due scontate , non avendo preso parte agli incontri in calendario in data 3 e 10 Dicembre 2016; c) Considerato inoltre che il predetto calciatore risulta essere stato svincolato il 16/12/2016, le restanti due giornate di squalifica andranno scontate, dalla data del nuovo eventuale tesseramento nella nuova società di appartenenza. d) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

 

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