DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 486 del 25.01.2017 – Delibera – GARE DEL 11/01/2017: A.S.D. Real Cornaredo – A.S.D. Leonardo C5 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Leonardo
GARE DEL 11/01/2017: A.S.D. Real Cornaredo – A.S.D. Leonardo C5
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Leonardo
Il Giudice sportivo, Esaminato il gravame in esame osserva: Con il ricorso in oggetto, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe in quanto disputatasi su un terreno in erba sintetica superficie non prevista dall'art 5 del C.U N. 808 del 30/06/2015 riguardante l'obbligo per le società di disputare incontri in impianti al coperto e su determinati fondi del terreno di gioco, con esclusione di quelli in cemento o in asfalto. Premesso che l’impianto dove si è svolto l’incontro risulta regolarmente omologato, si precisa, che la suddetta disposizione, come recita il predetto comunicato Ufficiale all’art. 5 lettera B, attiene esclusivamente alle gare di campionato e non anche a quelle di Coppa Italia, ove vige solamente l’obbligo di giocare in campi coperti come da C.U. N. 130 del 29/10/2016. Si osserva a riguardo che il fondo in erba sintetica, pur non essendo stato esplicitamente indicato, si ritiene ammissibile in quanto detta superficie non rappresenta pericolo per l'incolumità degli atleti a differenza di quelle tassativamente vietate più sopra indicate. La finalità della disposizione in narrativa, infatti, è quella di salvaguardare l’integrità fisica dei partecipanti al gioco.
P. Q. M.
Si respinge il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Real Cornaredo – Leonardo 8-4.