DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 595 del 11.02.2017 – Delibera – GARE DEL 21/01/2017: CITTA’ DI MONTESILVANO – CIVITELLA SICUREZZA

 

GARE DEL 21/01/2017: CITTA’ DI MONTESILVANO – CIVITELLA SICUREZZA

Richiesta di sussistenza di causa di forza maggiore inoltrata dalla società Città di Montesilvano. Il Giudice sportivo, In ordine al mancato svolgimento della gara in oggetto osserva: La gara in epigrafe, programmata in data 21 Gennaio 2017 alle ore 16:00 presso l’impianto sportivo Corrado Roma di Montesilvano, non si è disputata in quanto, a seguito degli eventi sismici che avevano interessato la regione Abruzzo, il gestore del suddetto impianto, avendo riscontrato la presenza di “crepe anomale” ne disponeva la chiusura in via precauzionale, dandone comunicazione via e-mail alle ore 14:19 alla Società Città di Montesilvano. Tenuto conto che proprietario del palazzetto è il Comune di Montesilvano, il quale in via cautelare ha negato la disponibilità dell’impianto alla Società affittuaria, in attesa di doverose ed opportune verifiche riguardanti la stabilità dell’edificio, nessun addebito può essere imputato alla Società Città di Montesilvano che avvisata di quanto sopra solamente poco più di un’ora e mezza prima dell’inizio dell’ incontro, si è attivata per reperire altro impianto nelle vicinanze. La soluzione prospettata di far disputare la gara a Chieti non è stata condivisa dalla Società Civitella Sicurezza, la quale ha ritenuto comunque opportuno controdedurre , sostenendo che il palazzetto in questione fosse agibile ed allegando a riprova alcuni ritagli di articoli di quotidiani locali. Considerato che i sopralluoghi effettuati successivamente presso la suddetta struttura hanno escluso qualsiasi pericolo per la stabilità della stessa, non si può non rilevare come la Società Città di Montesilvano si sia trovata nell’impossibilità assoluta di disputare l’incontro nella sede prescelta, per motivi dovuti a cause di forza maggiore a lei non imputabili.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°487 del 25/01/2017 decide di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per gli adempimenti alla ripetizione della partita.

 

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