DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 673 del 24.02.2017 – Delibera – GARE DEL 05/02/2017: KICK OFF – SPORTING LOCRI Reclamo proposto dalla Società KICK OFF

GARE DEL 05/02/2017: KICK OFF – SPORTING LOCRI

Reclamo proposto dalla Società KICK OFF

IL Giudice Sportivo, rilevato che il reclamo in oggetto verte su decisioni di carattere tecnico e disciplinare adottate dall’arbitro nel corso dell’incontro, la sindacabilità delle quali si è sottratta alla cognizione dello scrivente Giudice Sportivo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 29 comma 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, lo respinge dichiarandolo inammissibile:

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 575 del 09/02/2017 si decide: a) di respingere il ricorso dichiarandolo inammissibile, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Kick-Off - Sporting Locri 2 – 4. b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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