DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 708 del 03.03.2017 – Delibera – GARE DEL 11/02/2017: AVIS PLEIADE POLICORO – META C5 Reclamo proposto dalla Società Meta C5

GARE DEL 11/02/2017: AVIS PLEIADE POLICORO – META C5

Reclamo proposto dalla Società Meta C5

Il Giudice sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 1 del C.G.S., per i gravi atti di violenza perpetrati dai sostenitori della società Avis Borussia Policoro, in danno degli atleti e tecnici della società Meta, verificatisi al 17’ del secondo tempo allorquando la società ricorrente stava conducendo la gara col punteggio di 5 – 4. In tale frangente un sostenitore del Policoro sporgendosi dalla tribuna , spingeva con forza la copertura in metallo della panchina avversaria facendola ribaltare. I componenti cadevano al suolo e l’allenatore in seconda veniva colpito al capo dal tettuccio della suddetta copertura. Questi per il colpo ricevuto rimaneva esanime per alcuni minuti. Immediatamente soccorso, riprendeva i sensi e veniva trasportato presso l’ospedale di Policoro ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con prognosi 5 giorni, salvo complicazioni. Il facinoroso autore del gesto, penetrava successivamente sul terreno di gioco aggredendo con calci e pugni alcuni calciatori della società ospitata, senza che nessun componente della società Borussia Policoro intervenisse per bloccarlo.

A seguito di tale episodio gli arbitri sospendevano la gara richiedendo l’intervento della forza pubblica. La sospensione durava circa 30 minuti e sia gli arbitri che i calciatori del Meta, che si erano raccolti al centro del terreno di gioco, venivano fatti oggetto di ripetute ingiurie e minacce da parte dei sostenitori della squadra avversaria, tra i quali si distingueva la condotta del facinoroso che aveva abbattuto la panchina. Sopraggiunta la forza pubblica gli arbitri ritenevano che ci fossero le condizioni di sicurezza per continuare la gara ed ordinavano la ripresa del gioco. La ricorrente sostiene che la lunga sosta, il clima di intimidazione, l’incidente occorso all’allenatore in seconda e l’aggressione perpetrata ai danni dei propri calciatori abbiano inciso in maniera condizionante ed irreversibile sull’intera compagine tanto che nei tre minuti di gioco restanti perdeva l’incontro col punteggio di 6 – 5. In virtù di quanto sopra pertanto è richiesta in danno della società Avis Borussia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -6. A sostegno di riprova di quanto esposto, viene accluso al ricorso un DVD comprovante le violenze consumate in danno dei propri tesserati. Premesso che tale mezzo di prova, ai sensi dell’art. 35 comma 2 punto 2 del C.G.S. ha natura sussidiaria rivestendo valore solo nel caso in cui gli episodi di violenza filmati non siano stati rilevati dagli arbitri, cosa che dal referto arbitrale e da quello del commissario di campo non risulta, e tenuto conto inoltre che l’utilizzazione di detto strumento è rigorosamente disciplinata dalle disposizione dell’art. 35 commi 1.3 e 1.4 del C.G.S. che ne stabiliscono le modalità di segnalazione ed acquisizione , si precisa che la definizione del gravame in essere avverrà utilizzando solamente i referti arbitrali e quello del commissario di campo che , come noto, i sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S. costituiscono fonti privilegiata di prova. Dall’esame degli stessi emerge che al minuto 16’57’’ del secondo tempo un sostenitore del Policoro, sporgendosi dalla tribuna, spingeva con ambedue le mani la copertura in plexiglas della panchina occupata dalla società ospitata, fissata al suolo da rotelle mobili, facendone sobbalzare gli occupanti che rotolavano a terra. In particolare, l’allenatore in seconda del Meta veniva colpito al capo dalla cornice superiore dell’asta perimetrale in acciaio della panchina, perdendo conoscenza. Soccorso dal medico della società ospitante, veniva dopo alcuni minuti rianimato per essere poi trasportato al locale nosocomio per le cure del caso. Il suddetto sostenitore, inoltre, successivamente penetrava indebitamente sul terreno di gioco, scavalcando la balaustra, nel tentativo di colpire con ripetuti calci e pugni i calciatori della società ospitata senza riuscirvi, perché gli stessi schivavano i colpi. Contestualmente altro sostenitore, anch’esso penetrato indebitamente sul terreno di gioco, dopo essere venuto a diverbio con un calciatore della società ospitata lo colpiva con un violento pugno al viso.

Il calciatore colpito, avvicinato dal commissario di campo che gli chiedeva se volesse recarsi in ospedale per accertare le conseguenze del colpo ricevuto, rifiutava e rimaneva con i propri compagni di squadra. Solo grazie all’intervento di alcuni spettatori, attivatisi nella totale inerzia e lassismo dei dirigenti della società ospitante, il primo dei su menzionati sostenitori veniva bloccato e allontanato con forza dal terreno di gioco. A seguito di tali episodi il commissario di campo richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine fino al cui arrivo la gara rimaneva sospesa. In tale periodo sia gli arbitri che i componenti della compagine ospitata, radunatisi nei pressi del centro del terreno di gioco erano fatti oggetto di continue ingiurie e minacce da parte dei sostenitori locali presenti sugli spalti. Dopo circa 20 minuti, grazie all’intervento della forza pubblica ed a seguito del riposizionamento della panchina capovolta, la terna arbitrale riteneva che vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere il gioco, quantunque il primo dei citati sostenitori dagli spalti, continuasse ad inveire nei confronti della società ospitata, prima di essere definitivamente allontanato dall’impianto da un carabiniere. A fine gara le forze dell’ordine scortavano per precauzione sia la terna arbitrale sia la squadra ospitata, fuori dall’abitato di Policoro. Nonostante gli arbitri affermino che la gara si è conclusa regolarmente e su tale valutazione, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del C.G.S., al G.S. scrivente è preclusa qualsivoglia cognizione, non si può non rilevare l’incidenza che abbia avuto sulla parte residuale dell’incontro il clima di violenza generato dagli episodi dianzi descritti, associato al totale lassismo della dirigenza della società ospitante, che non risulta si sia in alcun modo attivata per far cessare le intemperanze dei propri sostenitori. A ciò si aggiunga la menomazione subita dall’allenatore in seconda, costretto ad abbandonare definitivamente l’incontro e le percosse subite dal calciatore del Meta che comunque ha continuato la gara.

P.Q.M

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 613 del 15/02/2017 a)Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Policoro Meta 6 – 5 b(Di comminare alla società Policoro l’ammenda di Euro 4000 per le gravi intemperanze poste in essere dai propri sostenitori in danno dei componenti della compagine avversaria, disponendo altresì che tutte le gare interne fino al 30 Giugno 2018 siano disputate a porte chiuse C)Di penalizzare in classifica di 6 punti la società Policoro da scontare nella corrente stagione sportiva dei quali 3 pari ai punti conquistati al termine dell’incontro dovuti alla menomazione del potenziale atletico inferto alla compagine avversaria dalle aggressioni dei propri sostenitori e quantificati in base al dettato della seconda parte dell’art.17 comma 1 del C.G.S. ed ulteriori 3 punti per il condizionamento dianzi specificato, subito dalla società Meta nell’ultima parte dell’incontro e verificatosi alla ripresa del gioco dopo la sospensione di circa 20 minuti. d)Di rimborsare all’allenatore del Meta Giuffrida Sebastiano Alfio l’importo delle spese mediche occorse ed occorrende, se richieste e documentate. e)Sussistono eque ragioni per non addebitare alla società ricorrente la tassa di reclamo.

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