DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 711 del 03.03.2017 – Delibera – GARA DEL 03/03/2017: MONTESILVANO FEMMINILE C5 – TERNANA CALCIO FEMMINILE Reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio Femminile

GARA DEL 03/03/2017: MONTESILVANO FEMMINILE C5 – TERNANA CALCIO FEMMINILE

Reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio Femminile

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi le calciatrici Domenichetti Giulia (20/09/1984) e Caliari Sestari Ana Carolina (13/02/1996), ambedue in posizione irregolare di tesseramento. Quanto alla calciatrice Domenichetti Giulia sostiene la ricorrente che la medesima non avrebbe potuto prendere parte alla gara in oggetto, in quanto risultava avere un duplice rapporto di tesseramento con la A.S.D. Città di Falconara, sia come tecnico delle squadre giovanili femminili che come calciatrice, per cui a seguito del suo trasferimento alla A.S.D. Montesilvano si sarebbe determinata una nullità ex tunc del tesseramento con conseguente declaratoria di irregolarità della posizione della calciatrice in questione. Aggiunge la ricorrente che, pur essendo a conoscenza della sentenza del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti del 23/02/2017 che ha dichiarato la medesima calciatrice in posizione regolare di tesseramento a seguito di analogo ricorso, non ritiene ugualmente di condividerne le conclusioni, e a sostegno della propria domanda richiama ed allega il Comunicato Ufficiale n.5 del 30/07/2015 L.N.D. Delegazione Provinciale S.G.S. Bologna, all’interno del quale al Punto 4) è previsto che “l’allenatore dimissionario non può esercitare nessun altro ruolo per altre Società per tutta la restante stagione sportiva in nessuna forma o modalità”, chiedendone l’applicazione al caso de quo. Quanto alla seconda giocatrice Ana Carolina Caliari Sestari sostiene la ricorrente che la stessa sarebbe in posizione irregolare in quanto tesserata dalla Società Montesilvano mediante la produzione di documentazione falsa. Controdeduce la resistente che la giocatrice Domenichetti Giulia aveva pieno titolo a prendere parte all’incontro in quanto regolarmente tesserata in data 02 dicembre 2016 e, a riprova di quanto dedotto, allega il tabulato ufficiale delle calciatrici tesserate per la propria Società comprendente anche la predetta Domenichetti Giulia; quanto alla dedotta irregolarità dell’altra giocatrice Sestari Caliari Ana Carolina, parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per inosservanza della forma richiesta trattandosi di un mero reclamo sprovvisto di specifica motivazione. Il ricorso è infondato e viene respinto. Con riferimento alla calciatrice Domenichetti Giulia si deve precisare che tale posizione è già stata oggetto di esame da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, su richiesta inoltrata dalla Corte di Appello Federale, e definita con sentenza del 23/02/2017 (C.U. N° 19TFN del 23/02/2017) all’esito della quale è stata riconosciuta la piena validità del tesseramento della calciatrice in questione. Nel corso del predetto procedimento il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha accertato che la calciatrice Domenichetti Giulia in data 26/11/2016 ha rassegnato le dimissioni da tecnico della A.S.D. Città di Falconara e, successivamente, in data 02/12/2016 ha sottoscritto il trasferimento presso la Società A.S.D. Montesilvano Femminile. In base a tali risultanze il Tribunale Federale Nazionale ha concluso che il duplice tesseramento della giocatrice era definitivamente cessato in data 26/28 novembre 2016 ed il suo successivo trasferimento in favore della A.S.D. Montesilvano era perfettamente regolare, precisando altresì che la calciatrice aveva titolo a prendere parte a tutte le partite successive alla sua data di trasferimento (02/12/2016). Ciò premesso lo scrivente Organo giudicante non può che fare proprie tutte le risultanze già emerse nel corso del procedimento instaurato davanti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, nonché la relativa pronuncia del 23/02/2017 (C.U. N° 19TFN del 23/02/2017) attestante la regolarità del tesseramento della giocatrice Domenichetti Giulia. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti a livello nazionale, infatti, è l’Organo di giustizia sportiva a cui è riservato in via esclusiva il giudizio su tutte le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; quanto deciso in tale sede non può essere disatteso dagli altri Organi Federali ed è immediatamente esecutivo. Il richiamo effettuato da parte ricorrente al Comunicato Ufficiale n.5 del 30/07/2015 L.N.D. Delegazione Provinciale S.G.S. Bologna risulta, poi, del tutto privo di rilevanza poiché sulla questione è già intervenuta la pronuncia da parte del Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, nonché inconferente in quanto la Società A.S.D. Falconara, per la quale la Domenichetti Giulia è stata tesserata come tecnico fino al 26/11/2016, non è in organico presso la L.N.D. Delegazione Provinciale di Bologna bensì presso altra Delegazione o Comitato. Per tali motivazioni, risultando accertato che la giocatrice Domenichetti Giulia risulta regolarmente tesserata per la Società A.S.D Montesilvano Femminile dalla data del 02/12/2016, la stessa poteva prendere parte a tutte le gare dell’attività ufficiale successive compresa quella oggetto del presente reclamo. Con riferimento, invece, alla dedotta irregolarità della posizione di tesseramento dell’altra calciatrice Ana Carolina Caliari Sestari, si evidenzia come parte ricorrente sul punto non abbia allegato specifiche e circostanziate motivazioni a sostegno della propria domanda, né abbia prodotto alcuna documentazione attestante o comprovante l’asserito uso di falsa documentazione da parte della A.S.D. Montesilvano Femminile C5 nel tesseramento della giocatrice. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, a seguito degli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento, la calciatrice Ana Carolina Caliari Sestari risulta tesserata per la A.S.D Montesilvano Femminile C5 dalla data del 18/11/2015 e, pertanto, poteva essere dalla stessa utilizzata nelle gare dell’attività ufficiale successive.

P.Q.M.

a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito delle due squadre al termine dell’incontro A.S.D Montesilvano Femminile C5/ Ternana Calcio Femminile 6 -5 (d.t.r.) b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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