DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 775 del 16.03.2017 – Delibera – GARE DEL 25/02/2017: Polisportiva Futura – Real Cefalù Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Futura

 

GARE DEL 25/02/2017: Polisportiva Futura – Real Cefalù

Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Futura

Il Giudice sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, prevista dall’art. 17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate per le gare di Serie B con C.U. N°1/2016-2017 Infatti dall’esame della distinta dei calciatori della società Real Cefalù, presentata all’arbitro, e dai successivi accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti, mentre risulta soddisfatto il requisito che prevede l’impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani, uno dei quali nato dopo il 31/12/1994, non risulta corretto invece l’impiego di ulteriori sei calciatori tesserati presso la F.I.G.C., prima del compimento del diciottesimo anno di età, uno dei quali nato dopo il 31/12/1994, in quanto ne sono presenti solo cinque.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 691 del 01/03/2017 si decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla società Real Cefalù la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) La tassa di reclamo non viene addebitata.

 

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