DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 831 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 04/03/2017: Gymnastic Studio – Real Ottaviano Reclamo proposto dalla Società Real Ottaviano

GARE DEL 04/03/2017: Gymnastic Studio – Real Ottaviano

Reclamo proposto dalla Società Real Ottaviano

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara , prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Riso Daniele, in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara con il C.U. N° 646 del 21/02/2017. Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del C.G.S., la sanzione comminata al nominato in questione avrebbe dovuto essere scontata nella giornata immediatamente successiva alla pubblicazione del comunicato, cioè quella disputata il 25/02/2017, nella quale era in programma l’incontro LPG Casoria – Gymnastic Studio. Poiché detta partita non è stata disputata per la rinuncia alla stessa da parte della società Gymnastic, la sanzione, conformemente alle disposizioni di cui all’art.22 comma 5 del C.G.S., andava scontata nella gara immediatamente successiva in calendario, quale per l’appunto Gymnastic Studio - Real Ottaviano, in programma il 04/03/2017. Invece, dall’esame della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società Gymnastic, il calciatore Riso Daniele risulta tra i partecipanti al gioco.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 723 del 08/03/2017 , decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla società Gymnastic Studio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non viene addebitata

 

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