DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 832 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 11/02/2017: EDILFERR – BERNALDA Reclamo proposto dalla Società: Edilferr

GARE DEL 11/02/2017: EDILFERR – BERNALDA

Reclamo proposto dalla Società: Edilferr

 Il Giudice sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 615 del 15/02/2017 ; -rilevato che la società Edilferr non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe: - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art.29, co.4, lett.b); -considerato, inoltre, che ai sensi dell’art.33 co.8, il reclamo, anche se soltanto preannunciato, è gravato dalla relativa tassa;

P.Q.M.

Delibera:

a) Di dichiarare inammissibile il reclamo; b) Di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente punteggio Edilferr – Bernalda 5 –7; c) Di addebitare sul conto della società Edilferr la tassa di reclamo.

 

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