DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 834 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 21/02/2017: Avis Policoro – Futsal Cisterninio Reclamo proposto dalla Società Futsal Cisternino

 

GARE DEL 21/02/2017: Avis Policoro – Futsal Cisterninio

Reclamo proposto dalla Società Futsal Cisternino

Il Giudice sportivo, rilevato che il gravame in oggetto attiene a decisioni di natura tecnica e disciplinare, adottate dall’arbitro nel corso dell’incontro, la cognizione delle quali, ai sensi dell’art.29 comma 3 del C.G.S., è sottratta alla sindacabilità dello scrivente G.S., lo respinge dichiarandolo inammissibile.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U.N° 663 del 23/02/2017 decide: a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Avis Policoro – Cisternino 6 – 3; b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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