DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 835 del 30.03.2017 – Delibera – GARE DEL 19/02/2017: BELLATOR FERENTUM – WOMAN NAPOLI Reclamo proposto dalla Società WOMAN NAPOLI
GARE DEL 19/02/2017: BELLATOR FERENTUM – WOMAN NAPOLI
Reclamo proposto dalla Società WOMAN NAPOLI
Il Giudice sportivo, Esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6 prevista dall'art.17 comma 5 lett. a del C.G.S. per aver schierato nell'incontro di che trattasi la calciatrice Will Jessica in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la ricorrente che la predetta calciatrice in quanto proveniente da federazione estera sia stata tesserata al di fuori dei termini previsti dalle vigenti normative in quanto la data del tesseramento è del 11/01/2017. Il ricorso à infondato e va respinto. Infatti l'applicazione della norma della FIGC in merito al tesseramento di calciatori stranieri prevede che entro il 31 dicembre 2016 sia presentata l'integrale documentazione finalizzata al rilascio del tesseramento. Tale procedura risulta rispettata e la data dell'11/01/2017 è quella che risulta dalla avvenuta ratifica nel sistema della richiesta del tesseramento suddetto, avvenuto come sopra precisato nei termini di rito. Ne consegue pertanto che la nominata in questione ha preso parte alla gara di che trattasi in posizione regolare di tesseramento.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 644 del 21/02/2017 si decide : a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro A.S.D. Bellator Ferentum - Woman Napoli 5 – 5. b) La tassa di reclamo viene addebitata.