DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 868 del 12.04.2017 – Delibera – GARE DEL 12/02/2017: ASD MONTESILVANO FEMMINILE – ASD FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI Reclamo proposto dalla Società: ASD FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI
GARE DEL 12/02/2017: ASD MONTESILVANO FEMMINILE – ASD FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI
Reclamo proposto dalla Società: ASD FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI
Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi la calciatrice Domenichetti Giulia in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la ricorrente che la medesima non avrebbe potuto prendere parte alla gara in oggetto, in quanto risultava avere un duplice rapporto di tesseramento con la A.S.D. Città di Falconara, sia come tecnico delle squadre giovanili femminili che come calciatrice, per cui a seguito del suo trasferimento alla A.S.D. Montesilvano si sarebbe determinata una nullità ex tunc del tesseramento con conseguente declaratoria di irregolarità della posizione della calciatrice in questione. Controdeduce la convenuta che la giocatrice Domenichetti Giulia aveva pieno titolo a prendere parte all’incontro in quanto regolarmente tesserata in data 02 dicembre 2016 e, a riprova di quanto dedotto, allega il tabulato ufficiale delle calciatrici tesserate per la propria Società comprendente anche la predetta Domenichetti Giulia . Il ricorso è infondato e viene respinto. Con riferimento alla calciatrice Domenichetti Giulia si deve precisare che tale posizione è stato oggetto di esame da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, su richiesta inoltrata dalla Corte di Appello Federale, e definita con sentenza del 23/02/2017 (C.U. N° 19TFN del 23/02/2017) all’esito della quale è stata riconosciuta la piena validità del tesseramento della calciatrice in questione.
Nel corso del predetto procedimento il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha accertato che la calciatrice Domenichetti Giulia in data 26/11/2016 ha rassegnato le dimissioni da tecnico della A.S.D. Città di Falconara e, successivamente, in data 02/12/2016 ha sottoscritto il trasferimento presso la Società A.S.D. Montesilvano Femminile. In base a tali risultanze il Tribunale Federale Nazionale ha concluso che il duplice tesseramento della giocatrice era definitivamente cessato in data 26/28 novembre 2016 ed il suo successivo trasferimento in favore della A.S.D. Montesilvano era perfettamente regolare, precisando altresì che la calciatrice aveva titolo a prendere parte a tutte le partite successive alla sua data di trasferimento (02/12/2016). Ciò premesso lo scrivente Organo giudicante non può che fare proprie tutte le risultanze già emerse nel corso del procedimento instaurato davanti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, nonché la relativa pronuncia del 23/02/2017 (C.U. N° 19TFN del 23/02/2017) attestante la regolarità del tesseramento della giocatrice Domenichetti Giulia. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti a livello nazionale, infatti, è l’Organo di giustizia sportiva a cui è riservato in via esclusiva il giudizio su tutte le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; quanto deciso in tale sede non può essere disatteso dagli altri Organi Federali ed è immediatamente esecutivo. Per tali motivazioni, risultando accertato che la giocatrice Domenichetti Giulia risulta regolarmente tesserata per la Società A.S.D Montesilvano Femminile dalla data del 02/12/2016, la stessa poteva prendere parte a tutte le gare dell’attività ufficiale successive compresa quella oggetto del presente reclamo, pertanto,
P.Q.M.
A scioglimento della riserva del C.U N. 615 del 15/02/2017, Decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito delle due squadre al termine dell’incontro A.S.D Montesilvano Femminile - Futsal Femminile Cagliari 10-1 b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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