DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 181 del 06.11.2017 – Delibera – GARE DEL 11/10/2017: Città Di Falconara – Ternana Calcio Femminile Reclamo proposto dalla Società Città di Falconara
GARE DEL 11/10/2017: Città Di Falconara – Ternana Calcio Femminile
Reclamo proposto dalla Società Città di Falconara
Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini rileva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett. A del CGS per aver schierato nell’incontro in questione la calciatrice Lorenzoni Aurora nata il 17/02/2003, priva della specifica autorizzazione all’attività agonistica rilasciata dal Competente Comitato Regionale e prescritta dall’art. 34 comma 3 della NOIF. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Umbro è emerso che l’autorizzazione di che trattasi non sia stata richiesta. Ne consegue pertanto che la nominata in questione ha partecipato all’incontro richiamato in oggetto in posizione irregolare.
PQM
A scioglimento della riserva cui al C.U. N° 101 del 13/10/2017 decide: a) Di accogliere il ricorso, comminando alla società Ternana Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) La tassa di reclamo non viene addebitata.