DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 10.11.2017 – Delibera – GARA DEL 07/10/2017: Fenice Venezia Mestre – Mantova Reclamo proposto dalla Società Fenice Venezia Mestre
GARA DEL 07/10/2017: Fenice Venezia Mestre – Mantova
Reclamo proposto dalla Società Fenice Venezia Mestre
Il Giudice Sportivo Esaminato il gravame in oggetto, osserva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett a del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi, il calciatore Alex Baratti in posizione irregolare. A detta della reclamante l’anomalia dipenderebbe dal fatto che il nominato in questione non avrebbe provveduto a scontare la squalifica per una giornata comminatagli dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia nella stagione sportiva 2016/2017, allorquando la società di appartenenza disputava i quarti di finale della coppa Italia Regionale. Poiché in tale competizione il Mantova veniva eliminato, la squalifica a detta della reclamante avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale della stagione sportiva 2017/2018, non essendo possibile scontare la sanzione nella medesima gara di coppa Italia in quanto il Mantova è stato promosso in Serie B. Contro deduce la convenuta affermando la validità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. Giova premettere al riguardo che il legislatore sportivo ha avuto cura di precisare all’art.19 comma II.3 che le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di coppa Italia e Coppa delle Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diverse dalla Coppa Italia e dalla Coppa delle Regioni. Tale assunto è derogato al successivo art.22 comma 6 del C.G.S. laddove nello stabilire per il tesserato l’impossibilità di scontare le sanzioni nella medesima coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte, ne dispone l’esecuzione nelle gare ufficiali della prima squadra. Tuttavia, nel caso di che trattasi tale fattispecie non ricorre in quanto il Mantova nella corrente stagione sportiva partecipa alla Coppa Italia per le squadre di Serie B per cui Alex Baratti, conformemente alle disposizioni di cui al precitato art.19 comma II.3 dovrà scontare la squalifica in argomento solamente in detta competizione, ne consegue pertanto che ha preso parte alla gara in oggetto in posizione regolare.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°85 del 11/10/2017 decide: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro, Fenice – Mantova 3 – 6 b) La tassa di reclamo viene addebitata.