DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 272 del 30.11.2017 – Delibera – GARA DEL 05/11/2017: CIVITANOVA DREAM FUTSAL/ DORICA TORRETTE FEMMINILE Reclamo proposto dalla Società Civitanova Dream Futsal

GARA DEL 05/11/2017: CIVITANOVA DREAM FUTSAL/ DORICA TORRETTE FEMMINILE Reclamo proposto dalla Società Civitanova Dream Futsal

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto, osserva: con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett a del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi, la calciatrice Bussaglia Eleonora in posizione irregolare. A detta della reclamante l’anomalia dipenderebbe dal fatto che la nominata in questione non avrebbe provveduto a scontare la squalifica per una giornata comminatagli dal Giudice Sportivo nella stagione sportiva 2016/2017 nel C.U.863 del 08/04/17, richiamato anche dalla circolare 002 del 14/09/17, allorquando la società di appartenenza della calciatrice (Atletico Chiaravalle) disputava le semifinali della Coppa Italia Vincenti Coppa Italia Regionale Femminile – Final Eight. Poiché in tale competizione la Società Atletico Chiaravalle veniva eliminata, la squalifica a detta della reclamante avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale della stagione sportiva 2017/2018 disputata dalla nuova Società di appartenenza della giocatrice. Contro deduce la convenuta affermando la validità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la squalifica era stata comminata alla calciatrice durante le fasi Nazionali della Coppa Italia Regionale e come tale da scontrasi nella medesima competizione e non in campionato. Giova premettere al riguardo che il legislatore sportivo ha avuto cura di precisare all’art.19 comma II.3 che "Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni.” La disposizione sancisce quindi un principio di “distinzione” tra “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali” le quali “si scontano nelle rispettive competizioni” e “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, in relazione alle quali le sanzioni ivi riportate “si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni". Tale assunto è derogato al successivo art.22 comma 6 del C.G.S. laddove nello stabilire per il tesserato l’impossibilità di scontare le sanzioni nella medesima coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte, ne dispone l’esecuzione nelle gare ufficiali della prima squadra. Tuttavia, nel caso di che trattasi tale fattispecie non ricorre in quanto la soc. Dorica Torrette Femminile nella corrente stagione sportiva partecipa alla Coppa Italia per le squadre di Serie A2 Femminile per cui la tesserata Bussaglia Eleonora, conformemente alle disposizioni di cui al precitato art.19 comma II.3 dovrà scontare la squalifica in argomento solamente in detta competizione, ne consegue pertanto che ha preso parte alla gara in oggetto in posizione regolare.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 194 del 08/11/2017 decide: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro, CIVITANOVA DREAM FUTSAL/FEMMINILE DORICA TORRETTE 1 -5 b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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