DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 276 del 01.12.2017 – Delibera – Rinuncia al prosieguo del Campionato di Serie B e Under 19 da parte della Società A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5.
Rinuncia al prosieguo del Campionato di Serie B e Under 19 da parte della Società A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5.
Il Giudice Sportivo, preso atto che la Segreteria della Divisione Calcio a 5 ha ricevuto una comunicazione datata 30 novembre 2017, con la quale il legale rappresentate della Società A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5, ha deciso la cessazione dell’attività agonistica maschile con decorrenza immediata; - rilevato che tale assunto, concretizzando il conseguente ritiro dal campionato in corso, ricade nella fattispecie prevista dall’art. 53, commi 3 e 8 delle N.O.I.F.; - tenuto conto pertanto che, in virtù della predetta normativa, essendo la rinuncia intervenuta durante il girone di andata, tutte le gare disputate dalla società A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5 non hanno alcun valore ai fini della classifica; considerato altresì che ai sensi dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alla società che rinunci al campionato in corso è prevista la comminatoria di una sanzione pecuniaria che si ritiene opportuno determinare in Euro 6000,00 pari al doppio dell’importo stabilito dal C.U. N. 1/2017 per la terza rinuncia alla disputa della gara da parte di una società di serie B; e nella considerazione, soprattutto, che la predetta rinuncia interviene durante il girone di andata del campionato di Serie B e Under 19, recando di conseguenza grave pregiudizio allo svolgimento di entrambe le manifestazioni.
P.Q.M.
Decide:
- di prendere atto della decisione assunta dalla società A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5 decretandone il ritiro dal campionato di Serie B e Under 19 attualmente in corso, stabilendo altresì, ai sensi dell’art. 53, 3° comma delle N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla predetta società non hanno valore ai fini della classifica, e comminando, per le motivazioni richiamate in premessa, la sanzione pecuniaria di € 6000,00 per la rinuncia effettuata.