DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 20.12.2017 – Delibera – GARA DEL 22/10/2017: ERACLIO CALCIO A 5 – SALINIS Reclamo proposto dalla Società A.S.D. ERACLIO CALCIO A 5
GARA DEL 22/10/2017: ERACLIO CALCIO A 5 - SALINIS
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. ERACLIO CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo; rilevato che riguardo alla gara in oggetto la società Eraclio ha preannunciato reclamo senza aver poi avuto cura di inoltrarlo secondo i modi ed i termini previsti dall’art. 29 comma 8 lett.b del C.G.S. lo dichiara inammissibile.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 148 del 26/10/2017 decide: a) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Eraclio – Salinis 1 – 3. b) La tassa di reclamo viene addebitata.