DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 20.12.2017 – Delibera – GARA DEL 22/10/2017: LECCO CALCIO A 5 – SELECAO LIBERTAS CALC. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Selecao Libertas Calc.

GARA DEL 22/10/2017: LECCO CALCIO A 5 – SELECAO LIBERTAS CALC.

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Selecao Libertas Calc.

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla società Selecao Libertas Calcetto, avverso l’esito della gara in oggetto osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Guadagnino Vincenzo in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è fondato. Infatti, dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio Tesseramenti il nominato di cui sopra risulta tesserato presso la società Lecco solamente dal 8 Dicembre2017. Ne consegue pertanto che ha preso parte in posizione irregolare all’incontro richiamato in oggetto disputatosi il 22 ottobre 2017.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 148 del 26/10/2017 decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla società Lecco la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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