DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 363 del 30.12.2017 – Delibera – GARA DEL 13/12/2017: TERNANA CALCIO FEMMINILE-OLIMPUS ROMA Reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio Femminile
GARA DEL 13/12/2017: TERNANA CALCIO FEMMINILE-OLIMPUS ROMA Reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio Femminile
Il Giudice Sportivo; Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S., per aver schierato, nell’incontro in epigrafe, la calciatrice Dos Santos Taina Franciele in posizione irregolare di tesseramento. Dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio Tesseramenti, la nominata in questione risulta tesserata presso la società Olimpus dal 29/09/2017, circostanza peraltro ribadita dalla ricorrente nel reclamo di che trattasi. Poiché non è dato conoscere quali siano le doglianze della società Ternana in ordine a detto tesseramento, ad avviso dello scrivente G.S., non sussistono elementi per sostenere che la nominata di che trattasi abbia preso parte all’incontro in posizione irregolare.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°335 del 15/12/2017 delibera: a) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Ternana – Olimpus 3 – 3 b) La tassa di reclamo viene addebitata.