DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 364 del 30.12.2017 – Delibera – GARA DEL 13/12/2017: REAL GRISIGNANO – LAZIO FEMMINILE Reclamo proposto dalla Società Real Grisignano
GARA DEL 13/12/2017: REAL GRISIGNANO – LAZIO FEMMINILE
Reclamo proposto dalla Società Real Grisignano
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett. a del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe un numero di calciatrici formate inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni relative alle gare di Serie A Femminile, di cui al C.U. N°1/Divisione Calcio a Cinque/2017. Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti dall’esame della distinta delle calciatrici presentata all’arbitro risultano impiegate solamente quattro calciatrici formate, anziché le sei prescritte dal regolamento.
PQM
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 335 del 15/12/2017 decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla società Lazio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. b) La tassa di reclamo non è dovuta.