DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 425 del 11.01.2018 – Delibera – GARA DEL 10/12/2017: SAN CARLO SPORT SRL – BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE Reclamo proposto dalla Società BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE

GARA DEL 10/12/2017: SAN CARLO SPORT SRL – BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE

Reclamo proposto dalla Società BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Garini Riccardo, nato il 18/03/2002, sprovvisto della specifica certificazioni di idoneità all’attività agonistica prescritta dall’art.34 comma 3 delle N.O.I.F. Il ricorso è fondato e viene accolto, in quanto la certificazione di che trattasi risulta essere stata rilasciata il 21/12/2017, in data cioè posteriore a quella della disputa dell’incontro in narrativa.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 318 del 13/12/2018, decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla società S. Carlo Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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