DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 448 del 23.01.2018 – Delibera – GARA DEL 13/12/2017: ASD Real Grisignano – A.S.D S.S. Lazio C5 Reclamo proposto dalla Società ASD Real Grisigano
GARA DEL 13/12/2017: ASD Real Grisignano – A.S.D S.S. Lazio C5
Reclamo proposto dalla Società ASD Real Grisigano
Il Giudice Sportivo; analizzato il C.U. N° 075/C.S.A./2017-18 con il quale la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, accogliendo il ricorso proposto dalla società Lazio C5, ha annullato le sanzioni inflitte con il C.U.n° 364 del 30/12/2017, rimettendo gli atti allo scrivente G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art.29 comma 8 bis del C.G.S.; tenuto conto che il dettato del citato articolo consente alle parti interessate di far pervenire memorie fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti suddette a cura della segreteria; nel prendere atto di quanto sopra analizza le controdeduzioni formulate dalla società Lazio c5 e trasmesse in data 21/01/2018 a mezzo PEC. Giova rammentare al riguardo che il gravame incardinato dalla società Real Grisignano nei confronti della società Lazio C5 verteva sul fatto che nella gara disputatasi il 13/12/2017 la società S.S.Lazio avesse schierato un numero di calciatrici formate inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni riguardanti le gare di Serie A Femminile di cui al C.U. N° 1/Divisione Calcio a Cinque/2017. La società convenuta con le note trasmesse in data 21/01/2018, sostiene che l’accaduto sia dovuto ad un incidente occorso sull’autostrada ad uno dei due pulmini che trasportavano la compagine, incidente che avrebbe creato danni tali da non poter proseguire. Di conseguenza la predetta società ha raggiunto l’impianto con le sole calciatrici presenti a bordo dell’unico pulmino non incidentato, tra le quali purtroppo vi erano soltanto 4 calciatrici formate, anziché le sei prescritte dal suddetto regolamento. In virtù di quanto sopra, pertanto, la Società sportiva S.S. Lazio chiede che venga applicata nei suoi confronti l’ipotesi prevista dall’art. 17, comma 4 del CGS che prevede che il Giudice Sportivo possa, qualora ricorrano circostanze eccezionali intervenute nello svolgimento della gara, disporre l’annullamento della gara medesima e decretarne la ripetizione. Tale tesi non è condivisibile. Infatti, pur prendendo atto della sportività, manifestata nella circostanza dalla società convenuta, la quale anziché richiedere la sussistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito, come peraltro ampiamente documentato di raggiungere in tempo utile e con il pieno organico la sede dell’incontro, e di conseguenza di chiedere a buon diritto la fissazione di una nuova data per la disputa della stessa, ha preferito presentarsi con un organico ridotto presso l’impianto di Grisignano di Zocco per lo svolgimento della gara, lo scrivente G.S. non può comunque derogare alle disposizioni cogenti divulgate col predetto C.U. N° 1/2017, per cui, a conferma delle decisioni assunte con il citato C.U.N° 364 del 30/12/2017, commina alla società S.S.Lazio C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.