DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 525 del 13.02.2018 – Delibera – GARA DEL 28/01/2018: ASD SS LAZIO C5 – ASD FUTSAL BREGANZE Reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL BREGANZE
GARA DEL 28/01/2018: ASD SS LAZIO C5 - ASD FUTSAL BREGANZE
Reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL BREGANZE
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in oggetto la calciatrice Da Silva Borges Luisa Mayara in posizione irregolare. A detta della reclamante tale convincimento discenderebbe dalla lettura dell’art.40 quinquies delle N.O.I.F. riguardante il tesseramento dei calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a 5 che espressamente prevede che: “ le Società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere Il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno”. Orbene poiché la A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 risulta aver già tesserato in data 21.8.2017 il giocatore Pereira Ribeiro Gedson Alexandre avente stato di extracomunitario, già tesserato all’estero, a detta della ricorrente il dettato dell’art.40 quiinquies delle N.O.I.,F. sarebbe stato violato. Da qui la richiesta dell’applicazione nei confronti della convenuta della comminatoria prevista dall’art.17 comma 5 lett. a. Tale tesi decisamente contestata dalla convenuta che sostiene la regolarità del proprio operato non è condivisibile. La precitata disposizione dell’art.40 quiinquies riguarda tutte le società che disputino campionati maschili o femminili, stabilendo ovviamente che per comparto di attività possa essere tesserato un solo atleta extracomunitario già tesserato all’estero. Nel caso di specie, poiché la S.S. Lazio Calcio a 5 svolge doppia attività essendo iscritta sia alla Serie A maschile che alla Serie A femminile con due distinte compagini, correttamente si è avvalsa della facoltà di tesserare un calciatore ed una calciatrice extracomunitaria proveniente da federazione estera per ambedue le competizioni, senza peraltro incorrere nella violazione delle norme di cui al precitato art.40 quinquies delle N.O.I.F.. Una diversa interpretazione, conforme a quella della ricorrente, paradossalmente determinerebbe disparità di trattamento in danno di quelle società che svolgano doppia attività, arrecando ingiusto vantaggio a favore di quelle che svolgono solo attività maschile o femminile e causando detrimento alle prime che vedrebbero limitata la facoltà di tesseramento ad un solo atleta o ad una sola calciatrice extracomunitaria. Ad avviso dello scrivente giudice sportivo, l’intenzione del legislatore è solo quella di limitare il tesseramento di atleti extracomunitari, senza peraltro incidere o condizionare gli organici di quelle società che svolgano doppia attività .Pertanto i due atleti extracomunitari tesserati dalla Lazio Calcio a 5 sia per la società maschile, che per quella femminile sono in posizione regolare ed hanno titolo a prendere parte alle rispettive competizioni.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 467 del 30/01/2018 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 – A.S.D. Futsal Breganze 8 - 4; b) la tassa di reclamo viene addebitata.