DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 528 del 13.02.2018 – Delibera – GARA DEL 20/01/2018: ASD CAGLIARI 2000 – MIRAFIN Reclamo proposto dalla Società ASD CAGLIARI 2000
GARA DEL 20/01/2018: ASD CAGLIARI 2000 - MIRAFIN
Reclamo proposto dalla Società ASD CAGLIARI 2000
Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe un numero di calciatori formati inferiore a quello stabilito dalle specifiche disposizioni diramate per le gare di Serie B dal C.U.N.1/2017. E’ noto infatti che per tali competizioni le società debbono impiegare almeno 7 calciatori formati, mentre esaminando la distinta presentata all’arbitro i calciatori formati sono solamente sei.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 453 del 24/01/2018 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla Soc. Mirafin la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.