DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 691 del 20.03.2018 – Delibera – GARA DEL 04/03/2018: ASD FC AFRAGIRL-FULGOR OCTAJANO WOMAN Reclamo proposto dalla Società ASD FC AFRAGIRL

GARA DEL 04/03/2018: ASD FC AFRAGIRL-FULGOR OCTAJANO WOMAN

 Reclamo proposto dalla Società ASD FC AFRAGIRL

Il Giudice Sportivo; La gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al minuto 16.24” del secondo tempo, per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuta al formarsi sul terreno stesso di uno strato di condensa che rendeva problematico l’equilibrio dei contendenti e della terna arbitrale, con conseguente grave pregiudizio per la loro incolumità. Nonostante fossero in funzione gli aereatori e la società ospitante si prodigasse per asciugare il terreno di gioco, l’inconveniente dianzi descritto permaneva, costringendo l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro. Successivamente all’adozione di tale decisione, la società Afragirl, secondo la procedura prevista dall’art.55, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., ha inoltrato richiesta di sussistenza di causa di forza maggiore, certificando con apposita relazione tecnica sottoscritta da un ingegnere iscritto all’ordine della provincia di Napoli, che la formazione della condensa causa della sospensione dell’incontro, fosse dovuta ad un insieme di particolari eventi atmosferici quali temperatura dell’aria, umidità della stessa, pioggia, direzione dei venti. Nel prendere atto di quanto sopra, e tenuto conto di specifici precedenti giurisprudenziali in materia di (vedasi al riguardo il C.U. N.225/CGF del 28.2.2014, per la parte relativa alla gara Potenza-Shaolin), si ritiene che la sussistenza della causa di forza maggiore sia adeguatamente certificata, e di conseguenza si rimettono gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti connessi alla ripetizione dell’incontro.

 

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