DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 692 del 20.03.2018 – Delibera – GARA DEL 17/02/2017: ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO – PRATO CALCIO A CINQUE Reclamo proposto dalla Società ASD CIVITELLA PRO
GARA DEL 17/02/2017: ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO – PRATO CALCIO A CINQUE
Reclamo proposto dalla Società ASD CIVITELLA PRO
Il Giudice Sportivo; Rilevato che la società procedente, nel ricorrere avverso la posizione irregolare di alcuni calciatori della società convenuta, non ha avuto cura, come previsto dall’art.29 comma 8 lettera B del C.G.S., di preannunciarlo entro le 24 ore successive alla disputa dell’incontro, provvedendo invece a trasmettere direttamente nel termine dei tre giorni, il reclamo integrale; Considerato che la suddetta omissione costituisce vizio di procedura non sanabile;
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 562 del 21/02/2018 decide: a) di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Civitella Sicurezza Pro – Prato Calcio a 5 2 - 2; b) la tassa di reclamo viene addebitata.